Ordinanza n. 299/2026 - Milano, Sezione 3
per l’’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione nei confronti dell’istanza presentata dal ricorrente in data 24.11.2025 per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito della revoca del nulla osta al lavoro subordinato di lavoratore extracomunitario già rilasciato in suo favore (prot. n.-OMISSIS- - -OMISSIS- – Modello B2020); nonché per l’accertamento dell’obbligo della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione di provvedere sulla predetta istanza; nonché per la condanna della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione di provvedere sulla predetta istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di -OMISSIS- a seguito della domanda presentata in data 12.08.2023 con codice istanza n. -OMISSIS- e codice assicurata n. -OMISSIS-, all’esito dell’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione da parte della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione; nonché per la condanna della Questura di -OMISSIS- di provvedere sulla predetta domanda entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza di autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e inerzia della Questura sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza presentata il 24 novembre 2025, relativa all’autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione dopo la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato in suo favore. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo della Prefettura di provvedere entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta, nonché l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura a seguito della domanda presentata il 12 agosto 2023 e la condanna della Questura a provvedere entro il medesimo termine. In via incidentale ha formulato domanda cautelare, prospettando genericamente circostanze di urgenza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare incidentale. Ha ritenuto che i termini processuali previsti dall’art. 87 c.p.a. siano già idonei ad assicurare l’accelerazione della decisione e che le circostanze rappresentate dal ricorrente non integrino eccezionali motivi di urgenza tali da giustificare una misura cautelare. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce nel merito le domande relative al silenzio della Prefettura e della Questura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, che nel caso concreto è stata respinta per l’assenza di eccezionali motivi di urgenza.
art. 87 c.p.a.
I termini del rito camerale sono stati ritenuti già idonei ad assicurare l’accelerazione della decisione, escludendo la necessità di una tutela cautelare urgente.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base della richiesta di nomina di un commissario ad acta nell’ambito dell’azione contro il silenzio, ma non è stato applicato nella decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tutela cautelare incidentale non è giustificata quando i termini propri del rito applicabile assicurano già un’accelerazione della decisione e non sono allegati specifici ed eccezionali motivi di urgenza.
- Nel giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, la richiesta di nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. non comporta di per sé l’accoglimento della tutela cautelare, che resta subordinata alla dimostrazione dei presupposti cautelari e, in particolare, dell’urgenza.
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