Cassazione Penale, Sentenza n. 5616/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per molteplici censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello (audizione dei testi Fiore e Polverino); 2) vizio di motivazione nella dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione (capo a), lamentando valutazioni parcellizzate delle dichiarazioni delle persone offese e l'inosservanza delle discrasie emerse; 3) vizio di motivazione e valutazione errata dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 416-bis (capo c), con mancata analisi delle personalità dei dichiaranti e delle ragioni di possibile astio; 4) errata quantificazione della pena e omessa motivazione sull'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuto superiore al terzo previsto dall'art. 63, comma 4; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti ritenendolo complessivamente infondato. In particolare: 1) ha confermato la correttezza del diniego alla rinnovazione dell'istruttoria in appello, richiamando il carattere eccezionale dell'istituto (art. 603 c.p.p.) e la discrezionalità del giudice dell'impugnazione, nonché l'assenza di incompatibilità tra rito abbreviato "secco" e richiesta di rinnovazione; 2) ha ritenuto congrua e unitaria la valutazione probatoria dei giudici di merito riguardo al reato di estorsione, con adeguata risposta alle censure difensive; 3) ha ritenuto legittima la valutazione sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia compiuta dai giudici di merito, sottolineando che la Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nelle valutazioni di credibilità; 4) ha confermato la corretta applicazione dell'aumento previsto dall'art. 416-bis.1 (aumento tra un terzo e la metà) e l'esatto calcolo della pena complessiva; 5) ha ritenuto motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e discrezionale; va disposta solo se indispensabile per decidere e non è sindacabile dalla Cassazione se il rigetto è motivato. Può essere richiesta anche dopo rito abbreviato "secco", ma l'imputato che abbia ottenuto il rigetto del condizionato doveva riproporre tempestivamente la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante speciale prevista comporta una disciplina autonoma nel calcolo degli aumenti di pena: in presenza di concorso con altre aggravanti speciali, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 non si somma secondo la regola generale di art. 63 comma 4 ma prevede un aumento tra un terzo e la metà.
art. 63, comma quarto cod. pen.
Regola generale sul cumulo di aumenti per circostanze aggravanti; tuttavia, in caso di concorso con l'art. 416-bis.1 trova applicazione la disciplina speciale di quest'ultimo e non la regola generale.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione verifica che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi a disposizione, abbiano correttamente interpretato e motivato le risultanze e applicato le regole logiche: non può sostituirsi a valutazioni di merito sulla credibilità delle prove.
art. 416-bis cod. pen.
La valutazione della sussistenza del reato associativo e l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori rientrano nel giudizio di merito; la Cassazione controlla la completezza e la logicità della motivazione ma non riconsidera i fatti.
art. 438, comma 6 cod. proc. pen. e sentenza Corte Cost. n.169/2003
Richiamata per la regola secondo cui, in presenza di un rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, l'imputato deve riproporre richieste istruttorie nel termine previsto prima dell'apertura del dibattimento per non precluderne la valutazione.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: va fatta valere solo se il giudice d'appello non può decidere senza la nuova prova; il giudice ha ampia discrezionalità e la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-motivazionale del diniego.
- Se il processo è stato definito o celebrato con rito abbreviato "allo stato degli atti" o dopo rigetto di un abbreviato condizionato, il diritto a ottenere integrazioni probatorie è fortemente limitato: l'imputato deve tempestivamente proporre le richieste istruttorie nei termini previsti.
- Le valutazioni sulla credibilità di testimoni e di collaboratori di giustizia sono prerogativa del giudice di merito; la Cassazione controlla che siano motivate e logiche, ma non rivede i fatti né sostituisce il giudizio di merito.
- In presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, per il calcolo degli aumenti di pena si applica la disciplina speciale (aumento da un terzo a metà) e non la regola generale di art. 63 comma 4; bisogna verificare che l'aumento non ecceda i limiti normativi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche richiamando un elemento negativo prevalente (es. gravità dei fatti o personalità dell'imputato); la motivazione del giudice deve comunque essere sufficiente a comprendere la valutazione operata.
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