Sentenza n. 2145/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - della replica INPS.2000.18/12/2023.0729568 con cui l'INPS comunicava il proprio diniego a dar seguito alla richiesta del ricorrente ai fini della rideterminazione/riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio con applicazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art.6-bis D.L. 387/1987; e per l’accertamento - del diritto del ricorrente ai benefici economici normativamente contemplati all’art.6-bis D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'INPS alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego dell'INPS al riconoscimento, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato e integrato dalla normativa successiva. Ha dedotto di essere stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e dopo aver maturato oltre 35 anni di servizio utile, sicché avrebbe posseduto i requisiti per il beneficio. Ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'INPS e il Ministero della Giustizia hanno chiesto il rigetto. L'INPS sosteneva, secondo la ricostruzione esaminata dal Collegio, che la disciplina dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 escludesse il beneficio per chi fosse cessato dal servizio a domanda, salvo il previo pagamento della contribuzione previdenziale, e aveva inoltre sollevato questioni relative alla prescrizione, al termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, e alla copertura costituzionale e finanziaria della misura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria collocati a riposo a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. La nozione di forze di polizia contenuta nell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 deve essere intesa in senso ampio e comprende il Corpo degli agenti di custodia, oggi Polizia Penitenziaria, oltre alle altre forze indicate dall'art. 16 della l. n. 121/1981. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda l'attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis. Il termine del 30 giugno per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: esso incide sulla decorrenza del collocamento in quiescenza, non sulla spettanza del beneficio. La prescrizione decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, fatti salvi gli effetti degli atti di diffida. È stata negata la rivalutazione monetaria, in quanto il relativo cumulo con gli interessi è vietato dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991. Il pagamento del TFS grava esclusivamente sull'INPS, quale ente previdenziale competente; il Ministero della Giustizia è stato quindi estraneo all'obbligo di pagamento. L'INPS è stato condannato a corrispondere le somme dovute, oltre interessi legali decorrenti dalla data di corresponsione del TFS, e alle spese di giudizio pari a euro 3.000,00 oltre accessori. Le spese sono state compensate nei confronti del Ministero della Giustizia.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
Il beneficio si applica, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
Ha introdotto o modificato la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, estendendo il beneficio secondo le condizioni previste dalla disposizione.
art. 16 l. n. 121/1981
È utilizzato per individuare in senso ampio le forze di polizia comprendenti anche la Polizia Penitenziaria.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile; non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 13 d.lgs. n. 503/1992
Il richiamo contenuto nell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 conferma che tale disposizione attiene alla base pensionabile e all'importo della pensione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Vieta il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, spetta agli appartenenti alle forze di polizia, inclusa la Polizia Penitenziaria, che siano collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non esclude né modifica il riconoscimento dei sei scatti ai fini dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale, poiché incide sulla decorrenza del collocamento a riposo e non sulla titolarità del beneficio economico.
- La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, fatti salvi gli effetti interruttivi degli atti di diffida.
- L'obbligo di corrispondere l'indennità di buonuscita e di procedere alla relativa riliquidazione grava esclusivamente sull'ente previdenziale competente, nei cui confronti deve essere instaurata la controversia.
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