Sentenza del 04/12/2019 n. 6770 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Esercizio di opzione - Scelta del regime iva - Normale o specifico per le imprese agricole - Indicazioni contraddittorie - Necessità di manifestare in modo esplicito la volontà di optare per un regime contabile - Non sussiste - Comportamento adeguato al regime prescelto - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui l'Agenzia delle Entrate pretendeva il pagamento di IVA, sanzioni e interessi. La contestazione derivava dalle indicazioni apparentemente contraddittorie contenute nelle dichiarazioni IVA: da un lato, erano state barrate la colonna 8 del rigo VF30 e compilato il rigo VF38, riferiti al regime IVA specifico per le imprese agricole; dall'altro, il contribuente aveva compilato il quadro VL indicando l'IVA a credito e aveva concretamente operato mediante detrazione analitica dell'IVA secondo il regime ordinario. Il contribuente sosteneva che le indicazioni relative al regime agricolo fossero frutto di un mero errore materiale e che la scelta effettiva dovesse essere desunta dal comportamento concretamente tenuto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente. Ha ritenuto prevalente il comportamento concludente tenuto dal contribuente, che aveva operato concretamente in regime IVA ordinario, detraendo analiticamente l'imposta, effettuando investimenti rilevanti e indicando nelle dichiarazioni annuali l'IVA a credito, anche promuovendo una procedura di rimborso. Le indicazioni difformi contenute nei righi VF30 e VF38 sono state considerate contraddittorie ma riconducibili a un errore materiale. È stato inoltre affermato che, per l'opzione tra regimi IVA, non è necessaria una manifestazione espressa o il rispetto di forme vincolanti, essendo sufficiente l'attuazione concreta del regime prescelto. Le spese del grado sono state compensate per l'obiettiva controvertibilità della questione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442/1997
L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.
La scelta o la revoca di un regime fiscale può essere desunta dal comportamento concreto del contribuente e dalle modalità di tenuta della contabilità, senza che sia sempre necessaria una dichiarazione formale espressa. Occorre però che il regime sia stato effettivamente applicato dall'inizio dell'anno o dell'attività.
Art. 34 d.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina il regime IVA applicabile alle imprese agricole e il relativo sistema di determinazione dell'imposta. La sentenza riconosce che l'imprenditore agricolo può optare per il regime ordinario anche attraverso comportamenti concludenti, adeguando concretamente la propria attività e contabilità al regime scelto.
Massime di principio
- In presenza di indicazioni formali contraddittorie nella dichiarazione fiscale, la scelta del regime può essere individuata sulla base del comportamento concretamente tenuto dal contribuente e delle scritture contabili.
- L'errore nella compilazione di una casella o di un rigo dichiarativo non è necessariamente decisivo se l'interessato dimostra di avere applicato in modo coerente e continuativo un regime diverso.
- Per l'esercizio di un'opzione fiscale, quando la legge lo consente, non è sempre richiesta una manifestazione espressa o una specifica formalità: può essere sufficiente l'attuazione effettiva del regime prescelto.
- La prova del regime applicato deve essere concreta e documentale, ad esempio mediante modalità di detrazione dell'IVA, registrazioni contabili, liquidazioni periodiche, investimenti, versamenti e richieste di rimborso.
- Il comportamento concludente deve essere coerente e risalire all'inizio dell'anno o dell'attività interessata; condotte occasionali o tardive potrebbero non bastare.
- La prevalenza del comportamento sostanziale sull'errore formale non è automatica: il contribuente deve dimostrare con chiarezza quale regime abbia effettivamente applicato e che l'Amministrazione non abbia subito un pregiudizio sostanziale.
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