Ordinanza n. 3335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (magistrato)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di merito dell’appello. In sede cautelare, l’appellante ha dedotto la sussistenza del pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza, anche in relazione a sopravvenuti elementi concernenti l’avvio della procedura di conferma nel ruolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto integrato il periculum in mora, valorizzando sia il possibile danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della decisione di primo grado, sia i sopravvenuti elementi dimostrativi del fatto che era in corso la procedura di conferma dell’appellante nel ruolo. L’ordinanza non definisce il merito dell’appello, riservando la fissazione dell’udienza pubblica di discussione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; la misura è stata concessa mediante sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando l’esecuzione sia suscettibile di provocare un danno grave e irreparabile, anche alla luce di elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata.
- La pendenza di una procedura amministrativa favorevole alla posizione dell’appellante, quale una procedura di conferma nel ruolo, può concorrere a dimostrare l’attualità e la gravità del pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza di primo grado.
- L’accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito dell’appello, che resta riservato alla successiva udienza pubblica.
Come è indicizzato
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