Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (magistrato)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di merito dell’appello. In sede cautelare, l’appellante ha dedotto la sussistenza del pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza, anche in relazione a sopravvenuti elementi concernenti l’avvio della procedura di conferma nel ruolo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto integrato il periculum in mora, valorizzando sia il possibile danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della decisione di primo grado, sia i sopravvenuti elementi dimostrativi del fatto che era in corso la procedura di conferma dell’appellante nel ruolo. L’ordinanza non definisce il merito dell’appello, riservando la fissazione dell’udienza pubblica di discussione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; la misura è stata concessa mediante sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando l’esecuzione sia suscettibile di provocare un danno grave e irreparabile, anche alla luce di elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata.
  • La pendenza di una procedura amministrativa favorevole alla posizione dell’appellante, quale una procedura di conferma nel ruolo, può concorrere a dimostrare l’attualità e la gravità del pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza di primo grado.
  • L’accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito dell’appello, che resta riservato alla successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.