Cassazione Penale, Ordinanza n. 07814/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado a mesi sei di arresto per un fatto di gestione illecita di rifiuti: l'imputato, quale amministratore unico della società affidataria della gestione di un impianto di depurazione comunale, era stato ritenuto responsabile di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, accertato in data 13 maggio 2019. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva un solo motivo: la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La censura contestava, in sostanza, la qualificazione del fatto e il calcolo del termine prescrizionale, sostenendo che il reato si fosse ormai estinto. La Corte ha rilevato che il motivo riproduceva doglianze già vagliate e che la sentenza impugnata aveva correttamente affermato la natura di reato istantaneo con effetti permanenti della condotta di abbandono/deposito incontrollato, oltre a considerare la sospensione del corso della prescrizione prevista per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. In base a tale disciplina, e tenuto conto delle date di primo e secondo grado, il termine non risultava maturato al momento della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sia sulla perdurante attualità della condotta al momento dell'accertamento, sia sulla natura del reato, sia sull'applicabilità della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi nel periodo rilevante. Ha inoltre osservato che la difesa si limitava a contrapporre diverse valutazioni di merito, estranee al sindacato di legittimità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
La fattispecie è stata considerata come contravvenzione in materia di rifiuti avente natura di reato istantaneo con effetti permanenti; per il deposito incontrollato la permanenza cessa con lo smaltimento, il recupero, l'eventuale sequestro o la sentenza di primo grado in caso di contestazione aperta.
legge n. 103 del 2017
Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge Orlando.
art. 544 cod. proc. pen.
È il parametro temporale richiamato per individuare i momenti da cui decorre la sospensione del corso della prescrizione dopo la pronuncia delle sentenze di condanna di primo e secondo grado.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di rifiuti, l'abbandono ha natura di reato istantaneo con eventuali effetti permanenti, mentre il deposito incontrollato integra un reato permanente che cessa solo con lo smaltimento, il recupero, l'eventuale sequestro o, nelle contestazioni aperte, con la sentenza di primo grado.
- La deduzione di prescrizione è infondata se il termine non è maturato alla luce della disciplina sospensiva applicabile ratione temporis ai reati commessi nel periodo coperto dalla legge n. 103 del 2017.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura del fatto o delle prove, quando la decisione di merito sia sorretta da argomentazioni razionali e conformi al diritto.
- Per i ricorsi dichiarati inammissibili, il giudice di cassazione deve applicare l'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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