Cassazione Penale, Sentenza n. 13649/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) dedotta nullità dell'ordinanza per carenza di motivazione e errata applicazione della legge perché la Corte non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello relativo alla violazione del diritto alla salute e alla risocializzazione connesso al diniego di utilizzo della Fiat 500 ricompresa nella misura di prevenzione; 2) dedotta illogicità e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente un rapporto continuativo tra la CEREDI e Sergio Arfelli nel periodo 2013-2019 (seppur separati), desumendone che i beni intestati alla ricorrente fossero stati acquistati con i proventi illeciti dell'Arfelli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il vizio manifestamente infondato perché la Corte d'appello, nell'ambito del giudizio impugnatorio contro il decreto di prevenzione patrimoniale, non era tenuta a decidere su questioni attinenti a provvedimenti successivi (es. utilizzo del mezzo) estranee ai presupposti dell'impugnazione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità in quanto il sindacato in cassazione è limitato alla violazione di legge; la motivazione del decreto impugnato non risultava omessa o meramente apparente: la Corte territoriale aveva dettagliatamente esaminato elementi (uso di vettura intestata alla moglie nell'arresto, ritrovamento di stupefacenti nel garage, accoglienza dell'Arfelli presso l'abitazione della CEREDI durante arresti domiciliari, evasione con auto intestata alla ricorrente, deleghe sul conto corrente sul periodo fino al 2021, insufficienza di redditi leciti e negatività dell'attività dell'impresa Auto Sport) ritenuti idonei a dimostrare il collegamento patrimoniale con i proventi illeciti. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui ai fini della situazione di squilibrio patrimoniale rilevano i redditi dichiarati e non quelli derivanti da evasione fiscale. Per effetto dell'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Fissa limiti procedurali ai motivi e all'ammissibilità del ricorso impugnatorio, nei limiti richiamati dalla Corte come riferimento al perimetro del sindacato in cassazione
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Stabilisce il regime delle misure di prevenzione patrimoniale; la Corte ricorda che, dopo l'entrata in vigore del decreto, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge e che la valutazione della motivazione segue i criteri indicati dal legislatore e dalla giurisprudenza
art. 24 d.lgs. n. 159/2011
Indica i criteri per la confisca e la valutazione dello squilibrio patrimoniale: ai fini della prova rilevano i redditi dichiarati e non quelli frutto di evasione fiscale
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile imputabile al ricorrente
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000
Richiamata quale principio di giurisprudenza secondo cui l'autore di un ricorso manifestamente infondato può essere ritenuto non immune da colpa ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniale il ricorso per cassazione è limitato a questioni di diritto (violazioni di legge); i vizi di motivazione sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente nella misura in cui l'omissione riguarda un elemento potenzialmente decisivo.
- Non si possono far valere in cassazione questioni estranee al perimetro del provvedimento impugnato (p. es. decisioni successive sull'esecuzione o sull'uso di singoli beni) se tali questioni non rientrano nei presupposti dell'impugnazione del decreto di prevenzione.
- Per desumere l'acquisizione dei beni da proventi illeciti il giudice può valorizzare indici fattuali concreti (uso o intestazione di veicoli, ritrovamento di stupefacenti, deleghe bancarie, presenza convivente nonostante formalità di separazione) e la mancanza di redditi leciti dichiarati idonei a giustificare gli acquisti.
- Ai fini della verifica dello squilibrio patrimoniale rilevano i redditi dichiarati; non si computano per giustificare la provenienza lecita dei beni i redditi derivanti da evasione fiscale.
- Un ricorso manifestamente inammissibile o infondato può comportare la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende, specie quando sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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