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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4238/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a ottenere che il giudice dell'esecuzione riconoscesse l'applicabilità della disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) tra reati afferenti a diverse sentenze (G.U.P. del Tribunale di Trani del 7.12.2006, irrevocabile dal 18.1.2017; sentenza del Tribunale di Trani - sezione distaccata di Barletta - del 3.7.2008, irrevocabile dal 3.10.2008; e reati già riuniti con ordinanza del 15.3.2008). La difesa contestava la motivazione del giudice dell'esecuzione per vizio di interpretazione giurisprudenziale e carenza di valutazione degli "indicatori" favorevoli alla continuazione (temporalità ravvicinata, stessa indole e matrice dei reati, analogie nelle modalità esecutive, esigenze di procacciamento di denaro, e precedente riconoscimento della continuazione per parte delle fattispecie). Si deduceva violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse sufficiente e coerente motivazione nel rifiutare il riconoscimento della continuazione: i fatti, sebbene temporaneamente ravvicinati, non denotavano una preventiva e unitaria programmazione criminosa ma una mera inclinazione al reato o un "modus vivendi" del soggetto; le modalità non risultavano sostanzialmente analoghe e mancava la deliberazione criminosa unitaria richiesta per il reato continuato. La Corte ha altresì osservato che il giudice dell'esecuzione aveva considerato le valutazioni già svolte in fase di cognizione e che la sua diversa conclusione era adeguatamente motivata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La continuazione richiede una deliberazione criminosa unitaria (una preventiva e unitaria programmazione). La mera reiterazione o l'inclinazione al delitto non sono sufficienti per configurare il reato continuato.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione, investito da istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p., deve valutare la richiesta di riconoscimento della continuazione tenendo conto anche della valutazione già svolta in sede di cognizione; può discostarsene solo se indicate specifiche e significative ragioni.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione a un precedente riconoscimento della continuazione in sede di cognizione (patteggiamento), ma la Corte conferma che il giudice dell'esecuzione può rivedere la valutazione purché motivi specificamente il perché i fatti non ricondotti al medesimo disegno criminoso.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, la sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, applicata nel caso concreto con determinazione in euro 3.000.

  • Cass. Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012 (Rv. 252781)

    Principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione già operata in fase di cognizione e può prescinderne solo previa dimostrazione di specifiche e significative ragioni per cui i fatti omogenei non rientrano in un medesimo disegno criminoso.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. è necessario dimostrare una deliberazione criminosa unitaria; la mera ripetizione di reati simili o la loro vicinanza temporale non bastano.
  • Il giudice dell'esecuzione deve considerare le valutazioni già espresse in fase di cognizione, ma può discostarsene se fornisce motivazioni specifiche e significative che giustifichino la diversa conclusione.
  • Fattori come la stessa indole dei reati, la vicinanza temporale, la medesima città o finalità (es. procacciamento di denaro) sono elementi utili ma non determinanti se non dimostrano l'esistenza di un progetto criminoso unitario.
  • La verifica sulla continuazione è di natura fattuale e rimessa al prudente apprezzamento del giudice; le censure che chiedono una diversa valutazione dei medesimi elementi rischiano di essere considerate come mera riedizione del merito e quindi inammissibili in sede di legittimità.
  • In caso di ricorso in Cassazione manifestamente infondato o non consentito, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende).

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