Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4869/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il sequestro preventivo e la contestuale confisca ex art.85-bis D.P.R. n.309/1990 della somma di euro 162.370,00. La ricorrente deduceva: 1) che la confisca in casi particolari (art.240-bis c.p.) non poteva essere disposta durante la sospensione dell'esecuzione della pena principale; 2) che la somma sequestrata era manifestamente sproporzionata rispetto al profitto del reato-spia (detenzione di stupefacenti) e quindi non confiscabile ex art.85-bis DPR 309/1990; 3) vizio di motivazione e difetto di prova che l'illecita provenienza derivi dal reato-spia, nonché che l'attività fosse episodica e non riconducibile a una struttura organizzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Rimini. La Corte ha distinto la confisca estesa (art.240-bis c.p.) dalla confisca per equivalente, affermando che la confisca estesa può raggiungere beni il cui ammontare eccede il profitto del singolo reato purché ricorrano i presupposti previsti: reato 'spia', prova della sproporzione tra patrimonio e capacità reddituale e mancata giustificazione della provenienza lecita dei beni. Ha inoltre ritenuto legittimo l'intervento del giudice dell'esecuzione anche in presenza di sospensione dell'esecuzione della pena, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità; ha ritenuto corrette le valutazioni del Tribunale circa la natura e il contesto dell'attività illecita, il collegamento temporale e la sproporzione patrimoniale. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - art.85-bis

    Norma richiamata in relazione alla confisca ex rinvenimento di denaro riconducibile ad attività di stupefacenti; la Corte ricorda che l'art.85-bis è strumentale alle procedure di sequestro/confisca previste per reati in materia di stupefacenti, ma la corretta disciplina della confisca estesa si ricava dall'art.240-bis c.p.

  • Codice penale - art.240-bis

    Regola la cosiddetta "confisca estesa" (o "in casi particolari"). La Corte afferma che questo istituto consente l'ablazione di beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati quando il reato è uno dei 'reati-spia' indicati, e che non è necessario limitare la confisca al solo profitto del singolo reato.

  • Codice penale - art.205 comma 2 n.3

    Richiamato dalla difesa per sostenere che le misure di sicurezza possono essere applicate "in ogni tempo" solo nei casi stabiliti dalla legge; la Corte invece ritiene che tale principio non escluda l'applicabilità della confisca estesa in sede esecutiva.

  • Codice penale - art.236 comma 2

    Norma sulle misure di sicurezza personali; la Corte sottolinea che la confisca estesa ha uno 'statuto separato' rispetto alle misure di sicurezza personali e non è condizionata alla eseguibilità della pena.

  • Codice di procedura penale - art.656 comma 5

    Richiamato nel quadro della sospensione dell'esecuzione della pena; la Corte ritiene infondata l'obiezione che la confisca non possa essere disposta durante la sospensione prevista da tale norma.

  • Norme di attuazione c.p.p. - art.183-quater disp. att.

    La disposizione attribuisce espressamente al giudice dell'esecuzione la facoltà di disporre la confisca estesa, confermando che non sussistono limiti collegati all'esecuzione della pena.

Massime di principio

  • La confisca estesa (art.240-bis c.p.) è distinta dalla confisca per equivalente: non è vincolata al valore del profitto del singolo reato ma può colpire beni sproporzionati rispetto ai redditi quando il reato è qualificato come 'spia'.
  • Il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca estesa anche in sede esecutiva e anche se l'esecuzione della pena principale è sospesa; la misura non è subordinata alla eseguibilità della pena detentiva.
  • Per ordinare la confisca estesa occorrono tre presupposti: a) reato-spia commesso; b) prova della sproporzione tra patrimonio e capacità reddituale; c) mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni da parte dell'interessato.
  • La valutazione della sproporzione e del collegamento temporale deve essere motivata concretamente: esistenza di attività continuativa od organizzata, contiguità spaziale/temporale fra reato e rinvenimento dei beni rafforza la presunzione di illiceità.
  • La giurisprudenza consente di raggiungere beni anche acquisiti in epoca successiva alla sentenza se finanziati con risorse possedute anteriormente; vale il criterio della 'ragionevolezza temporale'.
  • In fase di esecuzione l'onere probatorio resta articolato: all'accusa la prova della sproporzione e del nesso con il reato-spia; all'interessato l'onere di giustificare la provenienza lecita dei beni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.