Cassazione Penale, Sentenza n. 12229/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denuncia tre motivi: violazione di legge e vizi motivazionali circa la ritenuta sussistenza del reato contestato; il diniego della condizione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto); e il diniego dell'attenuante specifica della riparazione del danno. In sostanza si contestano sia la valutazione probatoria sulla responsabilità per lesioni sia il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero escluso o attenuato la punibilità.
La decisione
La Corte di legittimità rileva che i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati; tuttavia, essendo decorso il termine prescrizionale rispetto al reato commesso il 29 luglio 2014, dichiara l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Non sono rinvenuti elementi idonei al proscioglimento con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., poiché l'accoglimento dei vizi denunciati avrebbe comportato rinvio al giudice di merito, operazione preclusa dall'intervenuta prescrizione. Perciò la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Decisione emessa il 23 novembre 2022. Si rileva inoltre che, non essendovi costituzione di parte civile, la Settima Sezione poteva emettere l'annullamento senza rinvio (par. 63.2 delle Tabelle).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Riferita alla condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente contestava il diniego di tale non punibilità e la Corte ne prende atto come motivo non manifestamente infondato, ma non procede all'esame di merito a causa della prescrizione
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte dichiara estinto il reato perché il termine di prescrizione era decorso
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di proscioglimento con formula più favorevole quando ciò sia possibile in sede di legittimità; la Corte osserva che non sussistono elementi per tale proscioglimento perché l'accoglimento richiederebbe rinvio al merito, impedito dalla prescrizione
par. 63.2 delle Tabelle (regole di competenza)
Prevede che la Settima Sezione possa emettere annullamento senza rinvio in casi come quello in esame; la Corte lo applica dato che non è stata costituita parte civile
Massime di principio
- Se un ricorso di legittimità solleva vizi non manifestamente infondati ma nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinviare il processo al merito.
- Non sempre l'accoglimento dei vizi denunciati porta a un proscioglimento con formula più favorevole: se per decidere favorevolmente è necessario un rinvio al giudice di merito e la prescrizione è intervenuta, il rinvio è precluso e la Corte dichiara l'estinzione del reato.
- La contestazione del diniego della non punibilità ex art. 131-bis o di attenuanti specifiche richiede comunque un esame di merito; tale esame può però rimanere inattuabile se il decorso dei termini di prescrizione impedisce ogni ulteriore prosecuzione del giudizio.
- L'assenza di costituzione di parte civile può agevolare l'emissione da parte della Sezione competente di una sentenza di annullamento senza rinvio quando ricorra la prescrizione.
- In casi analoghi è cruciale valutare immediatamente lo stato di decorrenza dei termini di prescrizione e l'opportunità di chiedere, quando possibile, provvedimenti che consentano un esame sostanziale prima dell'intervenuta estinzione del reato.
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