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Sentenza

Sentenza n. 8327/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale n. 0014370 del 26.02.2025, notificato a mezzo pec in data 27.02.2025, emesso dalla Direzione Generale Direzione Servizi amministrativi USC1 - C.R.E.A. - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con cui è stata approvata la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tredici (13) posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello, a tempo pieno e indeterminato del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economica agraria (CREA). CODICE BANDO "CTER-CREA AN/CI/DC/GB/IT/OFA/PB/VE/ZA-2024" nella quale il dott. Giuseppe Vitale risulta collocato in n. 7 posizione nella sub-selezione CTER-CREA-VE (ambito Viticoltura ed Enologia).

Giustizia amministrativa202506305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di approvazione degli atti e della graduatoria finale del concorso pubblico per tredici posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, nella parte relativa alla sub-selezione CTER-CREA-VE

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria nella quale era stato collocato al settimo posto con 57,200 punti, lamentando l’omessa o erronea valutazione dei titoli presentati. In particolare, ha dedotto che, a fronte dei trenta punti attribuibili per titoli, gli erano stati riconosciuti soltanto 5,50 punti; che, con riferimento all’art. 8, lett. b), del bando, la Commissione aveva conteggiato soltanto tre punti anziché quelli spettanti per nove corsi di formazione documentati e aveva ritenuto alcuni corsi non pertinenti senza adeguata motivazione; che, con riferimento all’art. 8, lett. c), era stato illegittimamente escluso qualsiasi punteggio per l’attività svolta presso un centro CREA nel settore della viticoltura e dell’enologia. Ha inoltre dedotto una disparità di trattamento rispetto a un controinteressato, al quale sarebbe stato riconosciuto il punteggio per attività svolta presso un centro CREA operante nello stesso settore, nonché l’erroneità del giudizio complessivo sul proprio curriculum, qualificato come “buono” anziché con valutazioni più elevate. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame limitatamente ai titoli inseriti nella medesima scheda, ritenendo che la loro collocazione non impedisse l’esame e che l’attività relativa all’assegno di ricerca non fosse attinente al settore enologico. La Commissione, riesaminati i tre attestati residui — relativi alla sicurezza nell’uso di pesticidi, alla protezione dei lavoratori agricoli e all’utilizzo di macchine agricole — li ha ritenuti non pertinenti rispetto alle attività di analisi chimiche enologiche di laboratorio previste dal bando.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il riesame motivato effettuato dalla Commissione in esecuzione dell’ordinanza cautelare. La Commissione aveva esaminato i tre attestati non precedentemente valutati e aveva spiegato la loro non pertinenza rispetto alle mansioni e alle competenze richieste dagli articoli 1 e 2 del bando, individuate nell’esecuzione di analisi chimiche enologiche di laboratorio. Il Collegio ha affermato che la valutazione della pertinenza e rilevanza dei titoli e del curriculum appartiene alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica della violazione delle regole procedurali e dell’eccesso di potere nelle ipotesi-limite percepibili dall’esterno, quali errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza. Tali vizi non sono stati ravvisati nel caso concreto. Il giudizio complessivo sul curriculum non è stato ritenuto sindacabile in assenza di manifesta incoerenza o irragionevolezza. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 8, lett. b), del bando di concorso

    Disciplina i criteri di valutazione dei titoli, compresi i corsi di formazione.

  • art. 8, lett. c), del bando di concorso

    Disciplina un ulteriore criterio di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale.

  • artt. 1 e 2 del bando di concorso

    Individuano il profilo professionale e le attività richieste, utilizzate dalla Commissione per valutare la pertinenza dei titoli.

  • art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Richiamato nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità delle copie dei titoli agli originali.

Massime di principio

  • La valutazione della pertinenza e della rilevanza dei titoli e del curriculum nell’ambito di un concorso pubblico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione esaminatrice, ma può sindacare la valutazione tecnica in presenza di violazione delle regole procedurali o di vizi macroscopici percepibili immediatamente dagli atti, quali errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • La motivazione della non pertinenza di titoli formativi è sufficiente quando collega concretamente i contenuti dei titoli alle attività e alle competenze previste dal bando, spiegando perché essi non siano coerenti con il profilo professionale oggetto della selezione.
  • L’esito di un riesame disposto dal giudice, se adeguatamente motivato e non affetto da vizi macroscopici, può consolidare la legittimità della valutazione concorsuale precedentemente contestata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoria

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