Ordinanza n. 1926/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti D.M. n. 418 del 1 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi 2 UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorché non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorché non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 15.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 5.2.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale; nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 15 gennaio 2026 (evasa in misura parziale, con nota del 5.2.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove, e negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, comprese le modalità di valutazione delle prove e i dinieghi, totale o parziale, di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione, il provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026, la graduatoria nazionale di merito e gli atti presupposti della procedura del semestre filtro, nonché i decreti ministeriali disciplinanti l'accesso, la formazione della graduatoria, i posti disponibili e il recupero dei crediti. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione, anche in sovrannumero, e del diritto di accesso alla documentazione relativa alle prove, alla correzione e alla valutazione. Le censure riguardavano, tra l'altro, l'illegittimità delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 alle regole di formazione della graduatoria; la violazione della par condicio per la presenza di diverse commissioni di valutazione; l'esistenza di quesiti errati, ambigui o suscettibili di più risposte; la mancata attribuzione o neutralizzazione di punteggi; la violazione dell'anonimato delle prove; l'impossibilità di accedere integralmente alla documentazione; la mancata attribuzione o redistribuzione di posti; l'illegittimità della determinazione del contingente e del fabbisogno professionale; disomogeneità nelle modalità formative e irregolarità nello svolgimento delle prove.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, in sede di sommaria delibazione, non favorevole la prognosi sulle censure. Ha ritenuto che il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025, pur complesso e successivo alle regole originarie, bilanci ragionevolmente l'esigenza di saturare i posti con la tutela dell'affidamento dei candidati: chi aveva conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie mantiene la precedenza, mentre gli altri candidati sono ordinati per fasce in relazione al numero di sufficienze e di voti recuperati. Ha escluso una violazione della par condicio, rilevando che tutti i concorrenti disponevano delle medesime informazioni e che la censura sulle commissioni era generica. Ha precisato che l'accesso alla documentazione deve essere valutato secondo la disciplina dell'accesso documentale e non costituisce, di per sé, un vizio della procedura. Eventuali risposte alternative nelle domande aperte potrebbero incidere, al più, sulla valutazione individuale e sul punteggio della candidata, non comportare l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punti per risposte omesse; inoltre, la censura sulle domande a risposta multipla era carente di interesse perché la ricorrente non aveva indicato la risposta fornita né dimostrato che il diverso punteggio avrebbe consentito l'ingresso nei posti disponibili. La censura sulla violazione dell'anonimato è stata ritenuta non supportata da una violazione non irrilevante delle regole, anche considerando la chiusura dei materiali alla presenza di studenti sorteggiati e la rilevazione informatica delle risposte da parte di CINECA prima della correzione. Sono state ritenute carenti di interesse le censure sulla mancata copertura o redistribuzione dei posti e sulla determinazione del contingente, poiché la ricorrente non era entrata in graduatoria; le censure sul fabbisogno sono state ritenute inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute. Le doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove sono state considerate generiche e apodittiche. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e deposito della prova degli adempimenti nei termini stabiliti, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 500 per le spese della fase cautelare, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare presuppone la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR ha escluso una prognosi favorevole sulle censure e ha rigettato la domanda cautelare.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Ha previsto le regole originarie della procedura del semestre filtro, assunte dal giudice quale parametro di riferimento per valutare l'affidamento dei candidati e l'ordinamento della graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo, a determinate condizioni, l'ingresso di candidati privi della sufficienza in tutte le materie e il recupero di voti rifiutati, con penalizzazioni e ordinamento per fasce.
sentenza Adunanza Plenaria n. 27/2013
non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo “una violazione non irrilevante” delle regole sull’anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura
Una violazione delle regole sull'anonimato vizia la procedura solo se non è irrilevante; nel caso concreto il giudice ha escluso, in sede cautelare, che le modalità descritte rendessero concretamente possibile l'alterazione dei risultati.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale avviso alla parte in relazione alla possibile declaratoria di inammissibilità delle censure sul fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia oggettivamente sommamente difficile, imponendo comunque l'indicazione delle generalità dei destinatari.
Massime di principio
- La modifica successiva delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta compatibile con la tutela dell'affidamento e con la par condicio quando preserva la posizione di chi ha soddisfatto i requisiti originari e ordina gli altri candidati secondo fasce parametrate alla maggiore o minore prossimità alle condizioni iniziali di accesso.
- Nelle procedure selettive, l'eventuale erroneità o ambiguità di singoli quesiti può giustificare, in linea di principio, la rivalutazione individuale e la riassegnazione del punteggio, ma non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera procedura; il candidato deve inoltre dimostrare l'incidenza concreta dell'errore sulla propria posizione e sull'utilità perseguita.
- La doglianza relativa alla violazione dell'anonimato nelle procedure selettive è idonea a viziare la procedura solo quando l'irregolarità sia non irrilevante e concretamente suscettibile di incidere sull'imparzialità o sull'esito della valutazione.
- La contestazione della determinazione dei posti disponibili o della loro redistribuzione è carente di interesse quando il candidato non dimostri che, eliminato il vizio denunciato, potrebbe conseguire una posizione utile in graduatoria.
- La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando il numero elevato dei controinteressati renda oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria; la pubblicazione deve tuttavia indicare nominativamente i destinatari e contenere gli elementi necessari a garantire l'effettività del contraddittorio, non potendo ridursi a mera pubblicità.
- La mancata ostensione della documentazione relativa alle prove e alla loro correzione deve essere fatta valere secondo la disciplina dell'accesso documentale e non determina, di per sé, l'illegittimità della procedura selettiva.
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