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Ordinanza

Ordinanza n. 3005/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, recante “Aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente ed educativo per il biennio 2026/2028”, nella parte in cui - dopo aver consentito l’inserimento con riserva nelle GPS agli aspiranti che conseguano, entro il 30 giugno 2026, il titolo di abilitazione all’insegnamento in Italia - all’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii) recita “Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dall’Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo”, precludendo ai ricorrenti l’inserimento con riserva, ed il successivo scioglimento della riserva a seguito del conseguimento del titolo e del seguente riconoscimento, poiché gli stessi conseguiranno all’estero entro la medesima data del 30 giugno 2026 il titolo di abilitazione all’insegnamento; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto. Nonché per la declaratoria, anche in via cautelare del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, con riserva di conseguimento del titolo estero, nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente ed educativo per il biennio 2026/2028 ed al successivo scioglimento della riserva all’esito del riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero.

Giustizia amministrativa202604684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'ordinanza ministeriale n. 27/2026, nella parte in cui non consente l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS agli aspiranti che conseguiranno all'estero entro il 30 giugno 2026 il titolo di specializzazione sul sostegno non ancora riconosciuto in Italia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, frequentanti percorsi formativi sul sostegno all'estero e intenzionati a conseguire i relativi titoli entro il 30 giugno 2026, hanno impugnato la disciplina dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del biennio 2026/2028. Hanno dedotto, in particolare, disparità di trattamento e irragionevolezza, sostenendo che la disciplina consente l'iscrizione con riserva nella prima fascia delle GPS a chi conseguirà in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, mentre non riconosce analoga possibilità a chi conseguirà entro la stessa data un titolo estero, destinato a essere successivamente sottoposto al procedimento di riconoscimento in Italia. Hanno chiesto cautelarmente la sospensione dell'efficacia della disposizione e la declaratoria del diritto all'inserimento con riserva e al successivo scioglimento della riserva dopo il conseguimento e il riconoscimento del titolo estero.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole la disciplina dell'ordinanza ministeriale, osservando che il termine del 16 marzo 2026 opera per tutti i candidati che, a quella data, abbiano già conseguito il titolo, distinguendo tra titoli italiani e titoli esteri già riconosciuti. L'iscrizione con riserva è invece prevista per due fattispecie differenti: il conseguimento in Italia, entro il 30 giugno 2026, dell'abilitazione o della specializzazione sul sostegno; oppure il possesso di un titolo estero già conseguito ma ancora privo del riconoscimento richiesto dalla normativa italiana. Secondo il giudice, non sono comparabili la posizione di chi conseguirà successivamente un titolo italiano e quella di chi conseguirà all'estero, entro il medesimo termine, un titolo che non è ancora riconosciuto in Italia. È stata quindi negata la sospensione cautelare, con compensazione delle spese della fase cautelare in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR l'ha esaminata e respinta.

  • art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27/2026

    I candidati possono presentare istanza ... dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dall'Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo.

    La disposizione fissa il termine per la presentazione delle domande e disciplina sia i titoli già conseguiti e riconosciuti sia le ipotesi di iscrizione con riserva.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    È indicato come fondamento normativo delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, senza una specifica interpretazione ulteriore nel provvedimento.

Massime di principio

  • Non è irragionevole distinguere, ai fini dell'inserimento con riserva in una graduatoria pubblica, tra chi conseguirà entro il termine previsto un titolo italiano e chi conseguirà all'estero un titolo che, alla medesima data, sarà ancora privo del riconoscimento richiesto dall'ordinamento nazionale.
  • La posizione di chi consegue all'estero un titolo di specializzazione non ancora riconosciuto in Italia non è automaticamente equiparabile a quella di chi consegue in Italia il corrispondente titolo entro il termine stabilito dall'amministrazione.
  • Una disciplina delle graduatorie può subordinare l'inserimento con riserva del titolare di un titolo estero al fatto che il titolo sia già stato conseguito, ancorché manchi il provvedimento di riconoscimento, prevedendo un contratto a tempo determinato con clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolastico
RamiIstruzione e università
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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