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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11409/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di adeguata remunerazione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni compresi tra il 1983 e il 1990. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e aveva rigettato la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto. In cassazione un gruppo di ricorrenti ha proposto quattro motivi: violazione dell’art. 101, comma 2, Cost. per avere il giudice fatto leva sulla giurisprudenza anziché direttamente sulla legge; violazione dell’art. 2935 c.c. per avere fatto decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999, data ritenuta troppo anticipata perché, secondo i ricorrenti, il diritto sarebbe stato azionabile solo quando fosse cessata l’incertezza sull’assetto normativo e giurisprudenziale, avvenuta solo nel 2007 o, secondo altri, nel 2011; violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per il mancato riconoscimento della compensazione delle spese. Un altro ricorso articolava, in sostanza, la medesima doglianza sulla decorrenza della prescrizione, invocando anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e richiamando varie norme interne ed europee sul risarcimento da mancato recepimento di direttive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili il primo, terzo e quarto motivo del ricorso collettivo perché la Corte d’appello aveva deciso sulla base della legge, in particolare dell’art. 11 della L. 370/1999, e non in base a un improprio principio di stare decisis; perché il motivo sulla parità di trattamento non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla prescrizione, ed era comunque contrario a un orientamento consolidato; e perché la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, mentre la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non costituisce un diritto della parte soccombente. Quanto al motivo sulla prescrizione, comune ai vari ricorsi, la Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. 370/1999, che ha reso chiaro che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori atti satisfattivi per i soggetti esclusi dalla norma. Ha escluso che le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione, termine di prescrizione o individuazione del legittimato passivo potessero impedire il decorso della prescrizione, ha respinto le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ha ritenuto compatibile la soluzione con il principio di effettività del diritto UE e con l’art. 6 CEDU e ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria per prescrizione. In dispositivo ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, Cost.

    il giudice è soggetto soltanto alla legge; il richiamo alla giurisprudenza di legittimità non integra, di per sé, violazione di tale principio se la decisione è fondata sulla norma di legge interpretata dal giudice

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; per il credito risarcitorio da mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi la Corte ribadisce il dies a quo del 27 ottobre 1999

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge e non è un diritto della parte

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione è già risolta dalla giurisprudenza unionale e non emerge un contrasto con il principio di effettività

  • art. 6 CEDU

    l’accesso al giudice deve essere concreto ed effettivo, ma termini e formalità processuali sono compatibili con la Convenzione se perseguono la certezza del diritto e non impongono eccessivi formalismi

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    l’uso abusivo del mezzo di impugnazione, specie se fondato su censure manifestamente infondate contro orientamenti nomofilattici consolidati, può essere sanzionato con una condanna equitativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    ha effettuato una valutazione legislativa della pretesa e consente di individuare il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio al 27 ottobre 1999

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    resta la disciplina applicabile ai medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni antecedenti al differimento del nuovo regime

  • art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    il nuovo trattamento economico si applica solo per effetto di differimenti ai medici iscritti a decorrere dall’anno accademico 2006-2007

  • Direttiva 75/362/CEE

    unitamente alle altre direttive indicate, è stata richiamata come fonte della pretesa risarcitoria per tardiva attuazione

  • Direttiva 75/363/CEE

    unitamente alle altre direttive indicate, è stata richiamata come fonte della pretesa risarcitoria per tardiva attuazione

  • Direttiva 82/76/CEE

    la tardiva trasposizione ha dato origine alla pretesa risarcitoria; la Corte ribadisce che il diritto si prescrive dal 27 ottobre 1999

  • Direttiva 93/16/CEE

    non introduce un nuovo obbligo in ordine alla misura della borsa di studio degli specializzandi

  • art. 3 Cost.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa una violazione utile a superare la prescrizione

  • art. 14 CEDU

    richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio decidendi

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato nei ricorsi, ma la Corte conferma la compatibilità della soluzione con la tutela convenzionale

  • art. 10 Cost.

    richiamato nei ricorsi in relazione al diritto UE, ma la Corte esclude la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati nei ricorsi quale parametro interpretativo generale

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nei ricorsi in tema di estinzione dei diritti per prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato nei ricorsi in tema di rilevabilità della prescrizione

  • art. 5 e 189 Trattato CEE

    richiamati nei ricorsi come fonti del principio di recepimento delle direttive

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte reputa compatibile la soluzione adottata con l’effettività della tutela

  • art. 4, commi 2 e 4, DM n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione delle spese di legittimità

Massime di principio

  • Nel contenzioso da tardiva o mancata attuazione di direttive europee, il diritto al risarcimento può essere soggetto a prescrizione decennale decorrente da un momento normativamente individuabile, anche se la successiva elaborazione giurisprudenziale abbia chiarito progressivamente altri profili del rapporto.
  • L’eventuale incertezza iniziale su giurisdizione, natura dell’azione o individuazione del legittimato passivo non impedisce di per sé il decorso della prescrizione, se il danneggiato poteva comunque agire stragiudizialmente o giudizialmente per far valere il proprio diritto.
  • Il richiamo del giudice di merito a precedenti conformi non viola il principio per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, quando la decisione sia effettivamente fondata su norme di legge interpretate dal giudice stesso.
  • La compensazione delle spese processuali non è un diritto della parte soccombente, ma una facoltà discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge; in cassazione la censura è ammissibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale o violazione di legge.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale sia già risolta da un orientamento consolidato e non emerga un dubbio reale di contrasto con il principio di effettività.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati contro un indirizzo nomofilattico stabile può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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