Ordinanza n. 7447/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale di un candidato al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri e, con motivi aggiunti, graduatoria finale, modifica del bando e relativo avviso
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il giudizio di inidoneità adottato dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri nei confronti di uno di essi, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria finale, la modifica del bando e il relativo avviso. La notifica dei motivi aggiunti ai controinteressati individuati dalla parte ricorrente è stata eseguita tramite PEC indirizzata a recapiti non risultanti da pubblici elenchi. Il vizio ha comportato la nullità della notificazione per violazione dell’art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994. Poiché i destinatari non si sono costituiti, la nullità non poteva ritenersi sanata. La parte ricorrente ha tuttavia chiesto, o comunque beneficiato, della rimessione in termini, sostenendo che gli indirizzi PEC utilizzati erano stati comunicati dall’Amministrazione, la quale aveva contribuito a ingenerare l’affidamento sulla loro validità ai fini della notifica.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione dei motivi aggiunti ai controinteressati, in quanto effettuata presso indirizzi PEC non inseriti in pubblici elenchi, in violazione dell’art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994. Ha però ritenuto scusabile l’errore della parte ricorrente, poiché gli indirizzi erano stati comunicati dall’Amministrazione e tale condotta aveva contribuito a creare il convincimento della loro utilizzabilità. Sono stati quindi ritenuti sussistenti i presupposti per la rimessione in termini. Il giudizio non è stato definito nel merito: il TAR ha disposto che la parte ricorrente provveda a una nuova notificazione del ricorso per motivi aggiunti ad almeno un controinteressato nei modi di legge e ha fissato la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1, l. 21 gennaio 1994, n. 53
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La notificazione telematica deve essere effettuata presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; la notifica eseguita presso indirizzi non risultanti da tali elenchi è nulla.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce il presupposto richiamato per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La notificazione telematica di un ricorso o di motivi aggiunti è nulla quando la PEC del destinatario non risulta da un pubblico elenco, anche se l’indirizzo è effettivamente utilizzabile e conosciuto dalla parte notificante.
- La comunicazione dell’indirizzo PEC da parte dell’Amministrazione può integrare un errore scusabile della parte che lo utilizzi per la notificazione, quando tale comunicazione abbia ragionevolmente ingenerato il convincimento della validità del recapito ai fini processuali.
- In presenza di errore scusabile, il giudice amministrativo può rimettere in termini la parte per rinnovare la notificazione del ricorso per motivi aggiunti nei modi di legge, anche nei confronti di almeno un controinteressato, quando i destinatari della notificazione nulla non si siano costituiti.
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