Cassazione Civile, Ordinanza n. 29068/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio risarcitorio in cui un aeromobile dell’Aeronautica militare precipitò su una carciofaia di proprietà di un’azienda agricola, causando gravi danni alla produzione. In quel giudizio l’azienda fu assistita da due avvocati e ottenne dal Ministero della difesa una condanna al risarcimento, liquidato dal tribunale in una certa somma sulla base di c.t.u. Successivamente la stessa azienda ha citato in giudizio i due legali, sostenendo che avevano gestito in modo negligente la causa precedente: avrebbero prodotto solo fatture dell’annata 2004 e non anche documenti del 2006 (contratti, ordini e fatture) che, secondo l’attrice, avrebbero dimostrato un prezzo di vendita maggiore e avrebbero consentito un risarcimento più elevato; inoltre avrebbero omesso di domandare ulteriori voci di danno. I convenuti hanno resistito e chiamato in causa le rispettive assicurazioni. I giudici di merito hanno escluso la responsabilità professionale, ritenendo che la scelta difensiva contestata fosse frutto di una strategia processuale deliberata e che, comunque, non fosse provato il nesso causale tra l’asserito errore e un concreto danno patrimoniale, poiché la produzione dei documenti del 2006 avrebbe potuto anche ridurre il danno risarcibile. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione della c.t.u.: la Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato il numero degli ovoli stimato dal c.t.u. come riferito all’intera azienda, mentre riguardava solo i terreni danneggiati, sicché le fatture 2006 avrebbero potuto provare solo un prezzo di mercato più alto. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostanzialmente riproponendo la medesima censura. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a una rivalutazione del merito e perché, nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, occorre accertare non solo l’errore, ma anche che esso abbia causato un danno certo al cliente mediante un giudizio controfattuale sul processo presupposto; nella specie la Corte di merito aveva già svolto tale verifica e la censura mirava solo a sostituire una diversa lettura della c.t.u. e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione di merito compiuta dalla Corte d’appello sulla c.t.u., sul numero degli ovoli, sul prezzo unitario e soprattutto sul nesso causale tra la condotta professionale dei difensori e il preteso maggior danno. Ha inoltre valorizzato il fatto che la sentenza d’appello aveva rilevato la mancata contestazione, in appello, di alcuni passaggi decisivi della sentenza di primo grado, e che il secondo motivo era comunque precluso in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è stata esclusa perché la censura, sotto la veste di errore di percezione, tendeva in realtà a una nuova valutazione del merito e della consulenza tecnica, non consentita in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come base formale del primo motivo, ma la Corte ha rilevato che la doglianza non denunciava un vero vizio processuale, bensì un dissenso sulla ricostruzione fattuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame è stato ritenuto inammissibile, anche perché la sentenza impugnata era una doppia conforme.
art. 183 c.p.c.
È citato solo nel racconto dei fatti per indicare una memoria processuale in cui la parte attrice aveva mutato la propria allegazione sulla disponibilità dei terreni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione secondo la disciplina sopravvenuta dei compensi professionali.
Massime di principio
- Nelle azioni di responsabilità professionale contro l’avvocato non basta allegare un errore tecnico o una negligenza: il cliente deve provare anche un danno patrimoniale concreto e il nesso causale tra l’errore e il diverso esito che il giudizio presupposto avrebbe ragionevolmente avuto.
- Il giudizio di responsabilità dell’avvocato richiede una valutazione controfattuale del processo presupposto: occorre verificare, ex ante, se la condotta corretta del difensore avrebbe probabilmente determinato un esito più favorevole per il cliente.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito, della consulenza tecnica o della prova documentale.
- La doglianza che attribuisca alla consulenza tecnica un contenuto diverso da quello valorizzato dal giudice di merito è inammissibile quando, in sostanza, mira a sostituire alla ricostruzione del giudice una diversa lettura degli elementi istruttori.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per riproporre, sotto altra veste, un dissenso sulla valutazione delle prove, specie in presenza di doppia conforme.
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