Sentenza n. 3771/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 23/2/2026, Area I Bis P.A. della Prefettura di Varese di rigetto dell'istanza di revoca del divieto di detenzione armi adottato il 14/10/2021; - del presupposto decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- Area I P.A. di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi, adottato dalla Prefettura di Varese nei confronti del ricorrente il 14/10/2021; - di ogni atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego prefettizio del 23 febbraio 2026 di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi del 14 ottobre 2021, oltre al provvedimento presupposto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio del 23 febbraio 2026 e il divieto originario del 14 ottobre 2021, deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; violazione degli artt. 10, 11, 12, 39, 42 e 43 TULPS; violazione dell’art. 3 l. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti; contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia, sviamento e violazione del buon andamento. A sostegno dell’istanza di revoca erano stati allegati il miglioramento dei rapporti con il vicino, la cessazione della relazione sentimentale con la precedente compagna, la remissione della querela e la pronuncia penale di non luogo a procedere, l’assenza di ulteriori procedimenti o segnalazioni ostative, il trasferimento di residenza e lo svolgimento dell’attività di agente di polizia municipale. Il divieto originario non era stato impugnato nei termini, né erano stati impugnati i precedenti dinieghi di revoca del 2022 e del 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile, nel dispositivo qualificato come inammissibile, la parte del ricorso diretta contro il divieto prefettizio del 14 ottobre 2021, poiché l’atto non era stato impugnato entro il termine di 60 giorni con ricorso giurisdizionale né entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ha respinto nel merito l’impugnazione del diniego del 23 febbraio 2026. Quanto all’omesso preavviso di rigetto, ha ritenuto che l’istanza fosse una richiesta di riesame di un precedente provvedimento e che il diniego fosse meramente confermativo della valutazione già compiuta; in tale ipotesi non sussiste l’obbligo di ulteriore interlocuzione ex art. 10-bis l. 241/1990, anche perché il ricorrente non aveva indicato elementi nuovi idonei a incidere sulla decisione. Quanto agli ulteriori motivi, il giudice ha affermato che il dovere di riesaminare il divieto presuppone sia un mutamento sostanziale delle circostanze sia il decorso di un ragionevole periodo di tempo, individuato dalla giurisprudenza e dalla circolare ministeriale richiamata in cinque anni. Nel caso concreto la Prefettura aveva già riesaminato la posizione nel febbraio e nel giugno 2025, valutando le circostanze favorevoli dedotte, e tali dinieghi erano rimasti inoppugnati. L’istanza del febbraio 2026 era sostanzialmente identica alle precedenti e non conteneva nuove circostanze capaci di superare l’accertata persistente inaffidabilità. Consentire la reiterazione indefinita di istanze fondate soltanto sul decorso del tempo contrasterebbe con il buon andamento amministrativo. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Il divieto di detenzione di armi può essere mantenuto o riesaminato alla luce dell’affidabilità attuale del destinatario; non opera necessariamente in perpetuo, ma il riesame richiede presupposti sostanziali e temporali.
artt. 10, 11, 12, 42 e 43 TULPS
Richiamati dal ricorrente in relazione ai presupposti del divieto e alla valutazione prefettizia di affidabilità; le censure sono state ritenute infondate.
art. 10-bis l. 241/1990
Non impone il preavviso di rigetto quando l’amministrazione respinge un’istanza di riesame con atto meramente confermativo della precedente valutazione, soprattutto in assenza di elementi nuovi potenzialmente decisivi.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il richiamo alla persistente incidenza negativa dei fatti già valutati sull’affidabilità del richiedente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e delle persone fisiche menzionate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi non è necessariamente perpetuo: decorso un ragionevole periodo di tempo e in presenza di sopravvenienze positive sostanziali, il destinatario può chiedere un riesame e l’amministrazione deve pronunciarsi espressamente, valutando discrezionalmente l’eventuale revoca.
- Il dovere dell’amministrazione di riesaminare un divieto di detenzione di armi presuppone cumulativamente un mutamento sostanziale delle circostanze poste a fondamento della misura e il decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato dalla giurisprudenza richiamata in cinque anni.
- Quando l’amministrazione ha già riesaminato la posizione e ha respinto una richiesta di revoca con provvedimento non impugnato, una nuova istanza sostanzialmente identica non consente di eludere i termini decadenziali né impone una nuova rivalutazione illimitata della medesima situazione.
- In caso di istanza di riesame respinta mediante atto meramente confermativo della precedente valutazione, non sussiste l’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, salvo che l’interessato indichi elementi nuovi non considerati e potenzialmente idonei a modificare l’esito.
- Il destinatario non può rimettere in discussione, impugnando un successivo diniego di revoca, la legittimità del divieto originario o dei precedenti dinieghi ormai consolidati per mancata tempestiva impugnazione.
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