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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05718/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità, negato una circostanza attenuante comune, escluso le attenuanti generiche, negato l'applicazione di una pena sostitutiva e ritenuto insussistenti i presupposti della particolare tenuità del fatto. I motivi di impugnazione riproponevano, in modo sostanzialmente identico, le censure già avanzate in appello e già disattese dalla Corte territoriale; inoltre tendevano a sollecitare una nuova valutazione di merito del compendio probatorio, comprese fotografie inserite nel ricorso. Veniva anche dedotta l'omessa assunzione di una prova decisiva, riferita però a fonti dichiarative. Il ricorso contestava altresì la dosimetria della pena e la mancata concessione dei benefici richiesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano meramente reiterative di quelle già esaminate e respinte in appello, oltre a risolversi in censure di merito non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di manifesta arbitrarietà o illogicità, non ravvisata nel caso di specie. Quanto alla dedotta mancata assunzione di prova decisiva, ha ribadito che il motivo era comunque inammissibile perché le prove indicate avevano natura dichiarativa e non erano riconducibili a un fatto certo nel suo accadimento. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    La Corte d'appello aveva escluso la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, e tale esclusione è stata ritenuta correttamente motivata.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha preso atto della motivazione senza ravvisare vizi censurabili.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti/diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria o illogica.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La deduzione del vizio per mancata assunzione di prova decisiva è stata ritenuta inammissibile perché la prova prospettata aveva natura dichiarativa e non riguardava un fatto certo nel suo accadimento.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza effettiva critica argomentativa, le stesse doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, neppure quando il ricorrente richiami specificamente fotografie o altri elementi già compresi nel compendio probatorio, perché ciò comporta una rivalutazione del merito.
  • La motivazione della sentenza di appello può essere ritenuta sufficiente anche quando rigetti una richiesta di rinnovazione istruttoria, purché la decisione consenta di comprendere che gli atti già acquisiti sono stati reputati sufficienti a decidere.
  • La mancata assunzione di una prova può essere dedotta come vizio di legittimità solo se la prova è effettivamente decisiva e concerne un fatto certo; non basta invocare mezzi di prova dichiarativi per prospettare un diverso quadro valutativo.
  • La determinazione della pena e il giudizio sulle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o arbitrio.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, se adeguatamente motivata dai giudici di merito, non è censurabile in cassazione mediante mere contestazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

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