Cassazione Penale, Sentenza n. 36340/2024 del 30/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza per: 1) presunta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza poiché era stata condannata come "concorrente esterno" e non come amministratore di fatto, con conseguente modifica sostanziale del fatto senza la procedura dell'art. 516 c.p.p.; 2) errata applicazione di un precedente di giurisprudenza ritenuto non pertinente; 3) insufficiente ed errata valutazione probatoria circa il pagamento di due effetti cambiari e di trentuno cambiali (si sosteneva che i pagamenti erano riferibili a regolari obbligazioni banca/fornitori e non a contributo al reato); 4) ingiustificata rilevanza attribuita a documentazione consegnata alla polizia giudiziaria (comunicazioni ante-cessione inutili e non conservabili).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, mentre ha accolto il terzo e il quarto motivo ritenendo viziata la motivazione della Corte di merito. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente dimostrato il nesso di causalità tra i pagamenti effettuati dalla Marrocco e la concreta realizzazione del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, avendo valutato erroneamente la prolungazione dell'attività societaria come evento rilevante ai fini del nesso causale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sulla sussistenza di un contributo causale dell'imputata nella realizzazione del delitto.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone: chiunque apporti anche un contributo atipico e causale alla realizzazione del reato risponde del reato; il ruolo rileva solo per la determinazione della pena.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Norma di parte speciale contestata (delitto relativo a specifiche fattispecie tributarie). La sentenza richiede che il contributo del concorrente sia causale rispetto alla realizzazione del delitto previsto da questa norma.
art. 81, comma finale (cpv.) cod. pen.
Riferimento alla responsabilità concorrente e alle modalità di partecipazione, utilizzato nel contesto del concorso di persone.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme procedurali e vizio di motivazione; sono stati sollevati come prime due censure, risultate inammissibili.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'ipotesi di mutamento dell'imputazione in sentenza e la necessità di procedure speciali: la Corte ha esaminato la questione alla luce della giurisprudenza sulla radicale trasformazione del fatto e dell'effettività del pregiudizio per la difesa.
art. 516 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente quale procedura da adottare in caso di modifica sostanziale dell'imputazione; la Corte ha ritenuto non sussistere una trasformazione tale da pregiudicare la difesa.
art. 114 cod. pen.
Richiamata per chiarire che la partecipazione minima costituisce attenuante speciale: anche un apporto minimo causale può comportare responsabilità ma incide sulla quantificazione della pena.
art. 40 cod. pen.
Richiamo al criterio della causalità materiale e alla metodologia del giudizio controfattuale (eliminazione mentale) per accertare se il contributo atipico fosse necessario perché il reato si realizzasse nelle stesse modalità.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma evocata riguardo alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero; qui citata per l'atto del Pubblico Ministero che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La modifica dell'imputazione in sentenza integra violazione del principio di correlazione solo se la trasformazione è radicale e pregiudica concretamente il diritto di difesa; cambiamenti formali o chiarimenti sul ruolo (es. da amministratore di fatto a concorrente esterno) non bastano di per sé.
- Il concorso di persone può fondarsi anche su contributi atipici; però il giudice deve motivare espressamente la realtà della partecipazione e il modo in cui tale contributo sia stato causalmente efficiente rispetto alla realizzazione del reato.
- Per accertare la causalità del contributo atipico va applicato il giudizio controfattuale (eliminazione mentale): si deve valutare se, senza quel contributo, il reato si sarebbe comunque verificato nelle stesse circostanze.
- Non è sufficiente dimostrare che una condotta ha contribuito alla "sopravvivenza" o alla prosecuzione dell'attività di una società cartiera; occorre spiegare in che modo tale condotta abbia inciso causalmente sulla concreta commissione del reato contestato.
- Documenti e comunicazioni societarie hanno valore probatorio solo se attinenti e funzionali a dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'imputato e il reato; documentazione priva di rilevanza non può sorreggere una condanna.
- Se la motivazione della sentenza di merito è insufficiente rispetto al requisito della causalità, la Cassazione annulla e dispone il rinvio per un nuovo esame di merito; la pronuncia non sempre comporta assoluzione automatica.
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