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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36340/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza per: 1) presunta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza poiché era stata condannata come "concorrente esterno" e non come amministratore di fatto, con conseguente modifica sostanziale del fatto senza la procedura dell'art. 516 c.p.p.; 2) errata applicazione di un precedente di giurisprudenza ritenuto non pertinente; 3) insufficiente ed errata valutazione probatoria circa il pagamento di due effetti cambiari e di trentuno cambiali (si sosteneva che i pagamenti erano riferibili a regolari obbligazioni banca/fornitori e non a contributo al reato); 4) ingiustificata rilevanza attribuita a documentazione consegnata alla polizia giudiziaria (comunicazioni ante-cessione inutili e non conservabili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, mentre ha accolto il terzo e il quarto motivo ritenendo viziata la motivazione della Corte di merito. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente dimostrato il nesso di causalità tra i pagamenti effettuati dalla Marrocco e la concreta realizzazione del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, avendo valutato erroneamente la prolungazione dell'attività societaria come evento rilevante ai fini del nesso causale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sulla sussistenza di un contributo causale dell'imputata nella realizzazione del delitto.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone: chiunque apporti anche un contributo atipico e causale alla realizzazione del reato risponde del reato; il ruolo rileva solo per la determinazione della pena.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma di parte speciale contestata (delitto relativo a specifiche fattispecie tributarie). La sentenza richiede che il contributo del concorrente sia causale rispetto alla realizzazione del delitto previsto da questa norma.

  • art. 81, comma finale (cpv.) cod. pen.

    Riferimento alla responsabilità concorrente e alle modalità di partecipazione, utilizzato nel contesto del concorso di persone.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme procedurali e vizio di motivazione; sono stati sollevati come prime due censure, risultate inammissibili.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ipotesi di mutamento dell'imputazione in sentenza e la necessità di procedure speciali: la Corte ha esaminato la questione alla luce della giurisprudenza sulla radicale trasformazione del fatto e dell'effettività del pregiudizio per la difesa.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente quale procedura da adottare in caso di modifica sostanziale dell'imputazione; la Corte ha ritenuto non sussistere una trasformazione tale da pregiudicare la difesa.

  • art. 114 cod. pen.

    Richiamata per chiarire che la partecipazione minima costituisce attenuante speciale: anche un apporto minimo causale può comportare responsabilità ma incide sulla quantificazione della pena.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamo al criterio della causalità materiale e alla metodologia del giudizio controfattuale (eliminazione mentale) per accertare se il contributo atipico fosse necessario perché il reato si realizzasse nelle stesse modalità.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma evocata riguardo alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero; qui citata per l'atto del Pubblico Ministero che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La modifica dell'imputazione in sentenza integra violazione del principio di correlazione solo se la trasformazione è radicale e pregiudica concretamente il diritto di difesa; cambiamenti formali o chiarimenti sul ruolo (es. da amministratore di fatto a concorrente esterno) non bastano di per sé.
  • Il concorso di persone può fondarsi anche su contributi atipici; però il giudice deve motivare espressamente la realtà della partecipazione e il modo in cui tale contributo sia stato causalmente efficiente rispetto alla realizzazione del reato.
  • Per accertare la causalità del contributo atipico va applicato il giudizio controfattuale (eliminazione mentale): si deve valutare se, senza quel contributo, il reato si sarebbe comunque verificato nelle stesse circostanze.
  • Non è sufficiente dimostrare che una condotta ha contribuito alla "sopravvivenza" o alla prosecuzione dell'attività di una società cartiera; occorre spiegare in che modo tale condotta abbia inciso causalmente sulla concreta commissione del reato contestato.
  • Documenti e comunicazioni societarie hanno valore probatorio solo se attinenti e funzionali a dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'imputato e il reato; documentazione priva di rilevanza non può sorreggere una condanna.
  • Se la motivazione della sentenza di merito è insufficiente rispetto al requisito della causalità, la Cassazione annulla e dispone il rinvio per un nuovo esame di merito; la pronuncia non sempre comporta assoluzione automatica.

Testo integrale

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