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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 22216 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - ICI - Presupposto - Beni sottoposti a sequestro penale - Assoggettamento del proprietario ad imposta nel regime anteriore all'art. 51 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'assoggettamento all'ICI per l'anno 2003 relativamente a immobili sottoposti a sequestro penale il 30 luglio 2002 e successivamente confiscati il 30 aprile 2003. Sosteneva che il sequestro le avesse fatto perdere immediatamente la disponibilità e quindi il possesso degli immobili, facendo venir meno la soggettività passiva ai fini ICI già dalla data del sequestro. Invocava la violazione degli articoli 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della CTR Puglia, che aveva ritenuto dovuta l'ICI soltanto per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2003, fino alla confisca, rideterminando l'importo complessivo in Euro 13.757,08. Il sequestro, essendo una misura provvisoria e cautelare, non trasferisce la proprietà allo Stato e non elimina la soggettività passiva del proprietario; la confisca, invece, determina il trasferimento originario dei beni allo Stato. Le successive norme che hanno previsto l'esenzione o la sospensione dei tributi sugli immobili sequestrati e confiscati non erano applicabili retroattivamente all'ICI del 2003. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3

    Il presupposto dell'ICI è collegato alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile.

    La soggettività passiva ICI deriva dalla titolarità del diritto reale e non dalla concreta disponibilità materiale del bene. Il proprietario resta quindi obbligato finché non perde la titolarità, come avviene con la confisca.

  • Legge n. 575 del 1965, art. 2-ter

    Nel regime applicabile alla controversia, il sequestro costituisce una misura provvisoria e cautelare, mentre la confisca produce il trasferimento originario del bene al patrimonio dello Stato.

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 20 e 24

    Il codice antimafia distingue tra sequestro e confisca: il primo limita circolazione e godimento del bene senza trasferirne la proprietà; la seconda determina l'acquisizione del bene allo Stato.

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3-bis

    Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, e comunque fino all'assegnazione o destinazione dei beni, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro.

    La norma introduce un regime di sospensione o esenzione per il futuro, ma non può essere applicata retroattivamente all'ICI dovuta per il 2003.

  • D.L. n. 4 del 2010, convertito dalla legge n. 50 del 2010

    Le disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati mirano a garantirne la gestione efficiente, senza modificare la natura del sequestro né trasferire la proprietà allo Stato prima della confisca.

Massime di principio

  • Per i tributi immobiliari il presupposto impositivo normalmente coincide con la proprietà o con un diritto reale, non con la disponibilità materiale del bene.
  • Il sequestro penale o di prevenzione, di regola, non fa venir meno l'obbligo tributario del proprietario perché è una misura temporanea che non trasferisce la titolarità del bene.
  • La confisca produce invece la perdita della proprietà in capo al precedente titolare; ai fini dei tributi fondati sulla titolarità del diritto reale, l'obbligo va verificato fino alla data della confisca.
  • Le norme che prevedono esenzioni o sospensioni fiscali per beni sequestrati o confiscati si applicano secondo la loro decorrenza temporale e, salvo espressa previsione, non retroagiscono.
  • In casi analoghi è quindi essenziale distinguere la data del sequestro dalla data della confisca e verificare quale disciplina fiscale fosse vigente nell'anno d'imposta considerato.

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