Cassazione Penale, Sentenza n. 11219/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna, pronunciata in abbreviato dal GUP di Saluzzo, per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 219, co. 1 e 2, legge fallimentare), riformandola solo in ordine alla durata delle pene accessorie. L'Olocco deduceva quattro censure principali: 1) utilizzazione illegittima delle dichiarazioni del coimputato; 2) carenza di prova e mancata considerazione delle produzioni difensive (rilievi su rimanenze di magazzino, crediti, beni in leasing); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62, co.1, n.6 c.p.) nonostante il versamento di €125.000 e relativa liberatoria rilasciata dalla curatela; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti; oltre eccezione di prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto: sul punto 1) il motivo aspecifico e inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato l'incidenza che l'espunzione delle dichiarazioni avrebbe sulla "prova di resistenza"; inoltre la corte territoriale non ha fondato la condanna su quelle dichiarazioni ma su relazione ex art. 33 L.F. e su accertamenti tecnico-contabili. Sul punto 2) inammissibile per divieto di riesame in Cassazione: la ricorrente chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio senza indicare atti specifici non considerati né provare la verità di fatti alternativi. Sul punto 3) manifestamente infondato: l'attenuante del risarcimento richiede riparazione integrale; la transazione non integra il ristoro e la quietanza della curatela non è vincolante "ex se". Sul punto 4) infondato: il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è discrezionale e la Corte d'Appello ha motivato la prevalenza delle aggravanti sulla base della gravità complessiva e del coinvolgimento di terzi. La dedotta prescrizione è generica e non considera l'effetto della circostanza aggravante speciale ex art. 219 I.fall. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 219, co. 1 e 2, legge fallimentare (I.fall.)
Norma che configura la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione con circostanza aggravante a effetto speciale; la Corte ne trae rilievo anche nel computo della prescrizione e nella valutazione della gravità del fatto
art. 33, L.F.
La "relazione ex art. 33 L.F." è stata utilizzata dalla Corte d'appello come elemento probatorio decisivo, distinto dalle dichiarazioni del coimputato ritenute inutilizzabili
art. 62, co. 1, n. 6, c.p.
L'attenuante per risarcimento del danno richiede riparazione integrale; una transazione parziale non soddisfa il requisito e la quietanza della parte offesa non è automaticamente vincolante per il giudice
art. 133, c.p.
Criteri per la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti: il giudizio di bilanciamento è riservato alla discrezionalità del giudice e censurabile in Cassazione solo se arbitrario o manifestamente illogico
art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato nel contesto dell'onere del ricorrente di dimostrare l'omessa considerazione di elementi decisivi; la Corte richiede indicazioni puntuali e prova degli atti e dei fatti invocati
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna per spese e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende per ricorso manifestamente inammissibile o temerario; applicata per condannare la ricorrente a €3.000
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge)
Predisposizione normativa sulla trattazione orale in udienza pubblica solo se richiesta; utilizzata per depositare requisitoria scritta del Procuratore generale
Massime di principio
- La censura di utilizzabilità di singoli atti o dichiarazioni in Cassazione richiede che il ricorrente dimostri puntualmente l'effetto che l'eliminazione di tali elementi avrebbe sulla "prova di resistenza"; senza ciò il motivo è aspecifico e inammissibile
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo del compendio probatorio: i motivi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili
- L'attenuante per risarcimento del danno (art. 62, n. 6 c.p.) richiede il ristoro integrale; le transazioni parziali normalmente non consentono il riconoscimento dell'attenuante e la quietanza della parte offesa non vincola automaticamente il giudice
- Il giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti è discrezionale: la Cassazione interviene solo se emerge arbitrio o manifesta illogicità nella motivazione
- Le doglianze generiche sulla prescrizione sono inefficaci se non considerano tutte le circostanze (anche quelle aggravanti con effetto speciale) che incidono sul termine di prescrizione
- Ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanne per spese e pagamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale che il ricorso contenga argomentazioni specifiche e documentate
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