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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3798/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a impugnare l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto la domanda di tutela del credito vantato da BCC NPLs s.r.l. nei confronti di Giannecchini Enzo. DoValue contestava: (i) la applicazione dell'art. 52 d.lgs. n.159/2011 alla confisca per equivalente e la conseguente esclusione della buona fede in capo al creditore originario; (ii) la mancata valutazione della buona fede del cessionario (doValue/BCC NPLs) dopo la cessione del credito, anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 29847/2018) che ammette la possibilità di provare la buona fede del cessionario nonostante la cessione sia avvenuta dopo la trascrizione del sequestro. Il ricorrente sosteneva che l'originario creditore aveva svolto adeguata istruttoria e non poteva avere contezza dell'attività illecita e che la mera anteriorità del sequestro rispetto alla cessione non poteva dedurre automaticamente la mala fede del cessionario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'applicabilità dell'art. 52 d.lgs. n.159/2011 anche quando la confisca è 'per equivalente' e ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'assenza di buona fede del creditore originario. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (n. 29847/2018) secondo cui la cessione successiva al sequestro non preclude di per sé l'ammissibilità del credito, ma il cessionario subentra nella posizione giuridica del cedente e dunque può essere precluso se il cedente era in mala fede; gravava pertanto sul creditore l'onere di provare, con elementi concreti (istruttoria, verifiche di affidabilità e liceità delle fonti di reddito, ecc.), la non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita. Nel caso concreto gli elementi prodotti non hanno efficacemente smentito gli indicatori di strumentalità (tempistica dell'erogazione rispetto ai reati tributari, contesto economico, cessione avvenuta dopo il sequestro), con conseguente condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 159/2011

    Applicata anche alla confisca 'per equivalente'; istituisce una presunzione relativa di strumentalità del credito nei confronti del soggetto cui è riferibile il bene confiscato, che grava sul creditore l'onere di provare la buona fede (ignoranza scusabile del nesso) all'epoca della costituzione del credito

  • Sezioni Unite, sentenza n. 29847 del 31/05/2018

    Principio secondo cui la cessione del credito posteriore alla trascrizione del sequestro non determina automaticamente mala fede del cessionario; la cessione è efficace in senso derivativo e il cessionario può avvalersi della buona fede del cedente solo se questa è dimostrata; resta a carico del creditore (cedente o cessionario) l'onere probatorio per superare la presunzione di strumentalità

  • art. 1263 cod. civ.

    La cessione del credito trasferisce al cessionario il credito con le garanzie e gli accessori, confermando la natura derivativa del trasferimento e la sottoposizione del cessionario alle condizioni che gravavano sul cedente

  • art. 1230 cod. civ.

    Richiamato per chiarire che la cessione non costituisce novazione: l'obbligazione persiste nella stessa forma e la posizione giuridica si trasferisce senza creare nuova obbligazione che estingua la precedente

  • Giurisprudenza: Sez. III n. 38608 del 18/04/2019; Sez. Un. Civili n. 10532 del 07/05/2013

    Conferma interpretativa della Corte circa l'applicabilità delle norme di misure di prevenzione e la permanenza dell'onere probatorio in capo al creditore per provare l'assenza di strumentalità del credito

Massime di principio

  • L'art. 52 d.lgs. n.159/2011 si applica anche alla confisca per equivalente: il creditore deve dimostrare la buona fede (assenza di strumentalità) all'epoca della costituzione del credito per ottenere tutela.
  • La cessione del credito avvenuta dopo la trascrizione del sequestro non determina automaticamente la perdita di tutela; tuttavia il cessionario subentra nella posizione del cedente e può ereditare gli eventuali vizi di buona fede di quest'ultimo.
  • L'onere probatorio grava sul creditore/cessionario: sono necessari elementi concreti e contemporanei all'erogazione (istruttoria, verifiche di solvibilità, documentazione KYC, assenza di accordi fraudolenti) per sconfiggere la presunzione di strumentalità.
  • La valutazione della buona fede deve concentrarsi soprattutto sulle verifiche relative alla persona e alla legittimità delle fonti di reddito del debitore al momento dell'erogazione, non sulla sola idoneità della garanzia reale.
  • Tempistica e coincidenza tra erogazione del credito e commissione di reati tributari sono indicatori forti di possibile strumentalità e rendono più gravoso il compito probatorio del creditore.
  • In caso di cessione 'in blocco' è essenziale documentare che l'acquirente del portafoglio non abbia avuto contatti o patti fraudolenti con il debitore e che abbia svolto, nella misura possibile, verifiche di buona fede al momento dell'acquisto.

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