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Sentenza

Sentenza n. 1958/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2312 del 2024.

Giustizia amministrativa202600630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2312 del 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero dell'istruzione e del merito. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati. Il Ministero, ritualmente intimato, non ha eseguito il titolo giudiziale e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era irrevocabile, era stata notificata all'Amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; la quantificazione ha tenuto conto del carattere seriale della controversia e della natura assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal giudicato azionato in ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla definitività e alla notificazione in forma esecutiva della sentenza, consente di procedere all'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 del d.l. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata quale ulteriore modifica dell'art. 14 del d.l. 669/1996.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione debitrice in forma esecutiva e l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertato l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo, anche con facoltà di delega e su richiesta della parte interessata.
  • Nelle controversie seriali di ottemperanza relative all'esecuzione del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la liquidazione delle spese può essere parametrata alla natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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