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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35844/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da alcuni contratti di assicurazione sulla vita collegati a investimenti, ritenuti sottoscritti con firma apocrifa della cliente. In primo grado era stata dichiarata la nullità dei contratti, con condanna della compagnia assicuratrice alla restituzione dei premi versati e condanna della banca e del promotore finanziario al risarcimento del danno. In appello la banca aveva contestato sia l’accertamento della condotta illecita del promotore sia la ricostruzione del danno e la sua quantificazione, sostenendo, tra l’altro, che la documentazione di conto non era stata prodotta dalla controparte e che il danno patrimoniale andava rideterminato. La soccombente di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell’art. 83 c.p.c. per asserita invalidità della procura alle liti della banca; 2) ultrapetizione per avere la corte territoriale esaminato una procura diversa da quella contestata; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la corte ritenuto non provato l’importo degli investimenti nonostante un prospetto contabile prodotto in causa; 4) violazione degli artt. 115 e 210 c.p.c. per avere escluso che la banca potesse produrre gli estratti conto, nonostante la fusione societaria; 5) violazione dell’art. 2909 c.c. e omessa pronuncia per avere escluso dal danno patrimoniale la somma già restituita dalla compagnia assicuratrice, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie; 6) violazione dell’art. 2059 c.c. per la riduzione del danno non patrimoniale da euro 50.000 a euro 20.000; 7) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, in dipendenza dell’auspicato accoglimento degli altri motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, infondato il secondo perché al giudice spetta anche d’ufficio il controllo della regolare costituzione delle parti, inammissibile il terzo perché mirava a una rivalutazione del merito e della prova, inammissibile il quarto perché colpiva un rilievo solo ad abundantiam, inammissibile il quinto perché non coglieva la ratio della decisione, cioè evitare la duplicazione del risarcimento, inammissibile il sesto perché attaccava la valutazione equitativa del danno non patrimoniale, e inammissibile il settimo perché meramente consequenziale. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La censura sulla procura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha indicato con precisione le ragioni di invalidità dedotte in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non è mezzo per chiedere una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione nei confronti di terzi è richiamato dalla Corte solo per ribadire che, in mancanza di prova documentale della parte attrice, la censura non supera il difetto di prova del danno.

  • art. 2909 c.c.

    La preclusione al giudicato è stata evocata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione, diretta a evitare la duplicazione del risarcimento.

  • art. 2059 c.c.

    La liquidazione del danno non patrimoniale, se adeguatamente motivata sulla gravità dei fatti e sull’intensità del dolo, costituisce valutazione equitativa non sindacabile in cassazione solo perché diversa da quella del primo giudice.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata ritenuta priva di autonomia, essendo meramente dipendente dall’esito dei motivi principali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La procura alle liti può essere scrutinata dal giudice anche d’ufficio ai fini della verifica della regolare costituzione della parte; la relativa censura in cassazione richiede, però, specifica indicazione del vizio dedotto e del contenuto degli atti rilevanti.
  • Il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. non consente una rivalutazione del merito delle prove, ma solo la censura per avere il giudice fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
  • La mancata prova documentale del danno resta a carico del danneggiato; non può essere superata con censure che non incidano sulla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Un rilievo svolto dal giudice ad abundantiam non è autonomamente censurabile in cassazione se la decisione poggia su una diversa ratio decisiva conforme a legge.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ove sorretta da motivazione adeguata sui criteri utilizzati, non è sindacabile in cassazione solo perché il giudice d’appello ha quantificato diversamente dal primo giudice.
  • Le censure sulle spese processuali sono inammissibili quando non costituiscano una critica autonoma alla regolazione delle spese, ma siano solo conseguenza dell’auspicato accoglimento degli altri motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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