Ordinanza n. 221/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Catania che ha ordinato l’immediata cessazione dell’attività di raccolta di scommesse sportive, unitamente al cartello di chiusura e agli atti presupposti, incluso il verbale ADM
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Questura di Catania del 5 maggio 2026 con cui è stata ordinata l’immediata cessazione dell’attività di raccolta di scommesse sportive esercitata in un locale di Catania, nonché il cartello di chiusura apposto ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il verbale ADM del 10 aprile 2026 e la comunicazione di reato. È stato inoltre richiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso né formula una compiuta valutazione di fumus boni iuris e periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha disposto il rinvio della trattazione cautelare alla fase di merito, fissando l’udienza pubblica del 19 novembre 2026. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze del ricorrente e gli interessi pubblici coinvolti potessero trovare adeguata composizione mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, anche in considerazione dell’ordinanza del CGARS richiamata nel provvedimento e della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 23 marzo 2026. Non è stata disposta la sospensione espressa degli atti impugnati. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva. È stato inoltre ordinato l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 88 T.U.L.P.S.
La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento del Questore recante la cessazione dell’attività di raccolta scommesse; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare; il Collegio ha definito la fase cautelare mediante fissazione dell’udienza di merito, senza concedere una sospensione espressa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente e gli interessi pubblici coinvolti possono essere adeguatamente bilanciati attraverso la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può definire la domanda cautelare mediante tale fissazione, senza adottare una sospensione espressa del provvedimento impugnato.
- La regolazione delle spese della fase cautelare può essere rinviata alla decisione definitiva sul merito.
- Quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003, il giudice amministrativo dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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