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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34854/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Piccolo impugna l'ordinanza che ha confermato il trattenimento di una raccomandata inviata da un altro detenuto (Giuseppe Guarino) sulla base della circolare DAP che vieta la corrispondenza epistolare tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis e per l'ambiguità e il carattere allusivo del contenuto della missiva. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen., degli artt. 15 e 117 Cost. e dell'art. 8 CEDU, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la missiva era stata considerata idonea all'inoltro da altri uffici e che il Tribunale ha fornito motivazioni generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato il trattenimento richiamando la circolare n. 3676/6126 del 02/10/2017 (che impone l'autorizzazione giudiziaria per la corrispondenza fra detenuti 41-bis, salvo congiunti) e valutando il contenuto della missiva come equivoco e allusivo, con significato diverso da quello apparente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il controllo deve riguardare il contenuto della singola missiva e non elementi esterni quali la pericolosità generale del mittente o la frequenza delle lettere. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen. (Legge 26 luglio 1975, n. 354 - ordinamento penitenziario)

    Regime detentivo speciale che consente restrizioni alla corrispondenza; la valutazione della corrispondenza tra detenuti 41-bis è soggetta a controllo specifico per evitare veicolazione di messaggi illeciti

  • art. 18-ter ord. pen.

    Richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la corrispondenza tra detenuti/internati sottoposti al regime speciale, richiamato dalla circolare DAP

  • Circolare DAP n. 3676/6126 del 02/10/2017

    Stabilisce la necessità di autorizzazione giudiziaria per la corrispondenza fra detenuti 41-bis (salvo rapporti epistolari tra congiunti) e fornisce criteri operativi di controllo documentati dall'ordinanza

  • art. 15 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione a limiti alla libertà di corrispondenza; la Corte ha ritenuto le restrizioni compatibili se fondate su motivazioni concrete e proporzionate nel contesto 41-bis

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al rispetto dei vincoli internazionali; la Corte ha ritenuto compatibile l'operato con i principi costituzionali ove correttamente motivato e proporzionato

  • art. 8 CEDU

    Invocato come tutela della vita privata e corrispondenza; la Corte ha ritenuto che la limitazione sia giustificata per motivi di ordine e sicurezza nel contesto del regime 41-bis quando basata sul contenuto della singola missiva

  • Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020 (giurisprudenza di legittimità citata)

    Principio secondo cui il trattenimento della corrispondenza fra detenuti 41-bis deve fondarsi sul contenuto della singola missiva e non su elementi estrinseci come la pericolosità del mittente o la frequenza delle lettere

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Il trattenimento della corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime 41-bis è legittimo quando il controllo del testo rivela elementi grafici o linguistici che ne alterano il significato apparente o lo rendono allusivo e idoneo a veicolare messaggi pericolosi; non è sufficiente la sola pericolosità del mittente
  • La circolare DAP che richiede l'autorizzazione giudiziaria per la corrispondenza tra detenuti 41-bis può legittimamente essere richiamata dal giudice, purché la decisione sia motivata con riferimento al contenuto specifico della missiva
  • In sede di impugnazione è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni indicate nel provvedimento impugnato; deduzioni generiche o ripetizioni di principio senza contrastare le argomentazioni concrete possono determinare l'inammissibilità del ricorso
  • Le limitazioni alla corrispondenza previste nel regime 41-bis devono essere interpretate in chiave di proporzionalità rispetto alla finalità di ordine e sicurezza: il giudice valuta se il contenuto della missiva sia effettivamente idoneo a eludere le restrizioni
  • La giurisprudenza richiede che il controllo si concentri sul testo della singola lettera; elementi estrinseci (numero di lettere, reputazione del mittente) non legittimano di per sé il trattenimento senza riscontro testuale

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