Cassazione Civile, Ordinanza n. 24461/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta per l'anno 2013. La contestazione riguardava quattro fatture relative alla cessione frazionata di beni tra una società cedente e la ricorrente cessionaria; l'Ufficio ha riqualificato l'operazione come cessione di ramo d'azienda, quindi soggetta a imposta di registro e non a IVA, con conseguente disconoscimento della detrazione IVA in capo alla cessionaria. La CTR ha confermato la decisione di primo grado valorizzando plurimi indizi di una operazione fraudolenta e dissimulata: il contesto spazio-temporale, i rapporti tra le società, la coincidenza di amministratori, lo sviluppo della vicenda, la modalità di cessione dei beni, lo scioglimento della società emittente e il mancato pagamento dell'IVA fatturata. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.P.R. 633/1972, 1 e 3 d.lgs. 74/2000 e 10-bis L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato l'operazione come oggettivamente inesistente, benché la cessione fosse effettiva sul piano economico e contestata solo quanto alla sua qualificazione giuridica; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stato considerato il successivo versamento rateizzato dell'IVA a debito da parte del cedente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dietro la formale deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzate dal giudice di merito, il quale aveva accertato che la cessione frazionata di beni dissimulava una cessione di azienda realizzata in modo fraudolento. La Corte ha inoltre osservato che l'Amministrazione può verificare la corretta qualificazione giuridica dell'operazione ai fini dell'imposizione e che, ai fini fiscali, per configurare una cessione d'azienda non occorre il trasferimento di tutti gli elementi aziendali, ma è sufficiente che il complesso ceduto conservi un residuo di organizzazione idoneo all'esercizio dell'impresa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per il limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo stata dimostrata la diversità delle rationes decidendi delle due sentenze di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente per contestare il diniego della detrazione IVA; la Corte non ne offre una lettura autonoma, perché il motivo è ritenuto inammissibile e la questione viene risolta sul piano della qualificazione dell'operazione e della rivalutazione dei fatti
artt. 1 e 3 d.lgs. n. 74/2000
invocati dalla ricorrente; la Corte non li applica nel merito, poiché il motivo è inammissibile
art. 10-bis L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente; la Corte non sviluppa un'applicazione autonoma della norma
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del primo motivo, ma la censura è qualificata come sostanziale richiesta di rivalutazione del fatto e quindi inammissibile
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il secondo motivo; il motivo è dichiarato inammissibile per il limite della doppia conforme
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
impedisce il sindacato ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito
art. 2555 c.c.
utilizzato come nozione civilistica di riferimento per definire l'azienda ai fini fiscali, quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
art. 2112 c.c.
richiamato in via sistematica per la nozione di trasferimento di ramo d'azienda e per il requisito dell'autonomia funzionale del ramo ceduto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia tributaria, l'Amministrazione finanziaria può verificare la corretta qualificazione giuridica dell'operazione compiuta dalle parti e applicare il regime impositivo effettivamente dovuto, senza essere vincolata alla qualificazione formalmente adottata dai contribuenti.
- Quando un'operazione di trasferimento di beni, pur economicamente esistente, è accertata come dissimulazione fraudolenta di una cessione di azienda o di ramo d'azienda, la ripartizione in cessioni frazionate di singoli beni non impedisce la riqualificazione fiscale del negozio unitario.
- Ai fini della qualificazione come cessione d'azienda non è necessario il trasferimento di tutti gli elementi aziendali, essendo sufficiente che il complesso dei beni ceduti conservi un residuo di organizzazione idoneo, anche potenzialmente, all'esercizio dell'impresa.
- Nel giudizio di legittimità, una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile in cassazione quando opera il filtro della doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su diverse ragioni di fatto.
- In caso di imposizione alternativa tra IVA e imposta di registro, rileva il tributo effettivamente dovuto in base alla reale natura dell'operazione, non la scelta formale operata dalle parti o il tributo eventualmente già corrisposto.
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