Ordinanza n. 167/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale recante la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né vengono esaminate puntualmente le censure di merito. Il giudizio cautelare ha riguardato esclusivamente l'individuazione della misura processuale idonea a salvaguardare le esigenze cautelari rappresentate.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente fossero adeguatamente soddisfatte mediante la celere trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato. L'istanza cautelare è stata quindi accolta ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica per la discussione del merito, fissata all'8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la celere definizione del giudizio di merito, con fissazione dell'udienza in tempi ravvicinati, anziché mediante la sospensione del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente salvaguardate dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della trattazione celere del merito, senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
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