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Ordinanza

Ordinanza n. 167/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.

Giustizia amministrativa202600405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale recante la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né vengono esaminate puntualmente le censure di merito. Il giudizio cautelare ha riguardato esclusivamente l'individuazione della misura processuale idonea a salvaguardare le esigenze cautelari rappresentate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente fossero adeguatamente soddisfatte mediante la celere trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato. L'istanza cautelare è stata quindi accolta ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica per la discussione del merito, fissata all'8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la celere definizione del giudizio di merito, con fissazione dell'udienza in tempi ravvicinati, anziché mediante la sospensione del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente salvaguardate dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della trattazione celere del merito, senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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