Sentenza n. 6108/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’accesso alla determinazione dirigenziale rep. n. QI/2955/2024 dell’11/11/2024, prot. n. QI/221079/2024 dell’11/11/2024 del Dipartimento Programmazione Urbanistica - U.O. Condono Edilizio - Ufficio Annullamenti Provvedimenti della U.O. Condono Edilizio, che ha annullato la Determina Dirigenziale n. 214 del 9/02/2023 (QI/23624/2023), e a tutta la documentazione prodotta dal dott. Angelo Maria Sanza, per l’annullamento della suindicata determinazione n. 214 del 2023, nonché a ogni altro atto e/o documento dal medesimo depositato e a ogni elemento acquisito dal Municipio e/o da Roma Capitale e/o dai suoi Uffici Tecnici relativamente all’adozione della determinazione dirigenziale che ha annullato il provvedimento, con cui il Comune in via di autotutela aveva riesaminato ed annullato il titolo edilizio in sanatoria inerente all'immobile situato a Roma, via Agri 2/bis, piano terra; nonchè per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. rep. CB/2762/2025 del 21/11/2025 e n. prot. CB/152024/2025 del 21/11/2025, comunicata via p.e.c. in data 25/11/2025, a firma del Direttore della Direzione Tecnica del Municipio Roma II, dott. Marco Vona, con la quale è stato disposto: “il diniego all'istanza di accesso agli atti prot. CB/2025/117988 del 30/9/2025”, nonché, ove occorra, del silenzio-rigetto formatosi in data 30 ottobre 2025 sulla domanda di accesso presentata dalla ricorrente in data 30 settembre 2025; e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere l’accesso e la copia ai documenti sopra indicati, con ordine all’Amministrazione resistente di consentire l’accesso e l’estrazione degli stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi all’annullamento in autotutela di un titolo edilizio in sanatoria e il precedente silenzio-rigetto formatosi sull’istanza ostensiva
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego espresso adottato da Roma Capitale sull’istanza di accesso presentata il 30 settembre 2025, nonché, ove occorrente, il silenzio-rigetto formatosi il 30 ottobre 2025. L’istanza riguardava la determinazione dirigenziale che aveva annullato in autotutela una precedente determinazione comunale relativa a un titolo edilizio in sanatoria per un immobile sito in Roma, nonché la documentazione prodotta da un soggetto privato e ogni ulteriore atto acquisito dall’amministrazione o dai suoi uffici tecnici in relazione all’adozione del provvedimento di annullamento. La ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione e rilascio di copia dei documenti. Nel corso del giudizio, Roma Capitale ha comunicato di avere accolto la domanda di accesso e ha trasmesso direttamente al difensore della ricorrente gli atti richiesti. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale, chiedendo tuttavia la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell’iniziale diniego che l’aveva costretta ad agire giudizialmente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la comunicazione comunale e la successiva concreta consegna degli atti avevano integralmente soddisfatto la pretesa ostensiva azionata. Pur non decidendo nel merito con un ordine di esibizione, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale per la regolazione delle spese, ritenendo il ricorso evidentemente fondato alla luce dell’iniziale diniego di accesso, successivamente superato dall’amministrazione. Roma Capitale è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo inutile una pronuncia sul merito.
art. 26 c.p.a.
Consente di regolare le spese considerando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base dell’esito presumibile della controversia, anche quando la materia del contendere sia cessata.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio generale per porre le spese a carico della parte virtualmente soccombente.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente mediante l’adozione di un atto favorevole e la concreta esecuzione della prestazione richiesta.
- Nelle controversie in materia di accesso, la mera comunicazione dell’accoglimento dell’istanza non è necessariamente sufficiente: la cessazione della materia del contendere presuppone la concreta messa a disposizione dei documenti richiesti, con effettivo soddisfacimento dell’interesse ostensivo.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente in base alla fondatezza della domanda al momento della sua proposizione.
- Il sopravvenuto rilascio dei documenti richiesti non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese quando l’iniziale diniego abbia reso necessario il ricorso e la pretesa ostensiva risulti evidentemente fondata.
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