Cassazione Civile, Ordinanza n. 14042/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società locatrice)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso, su iniziativa della società proprietaria/locatrice, per ottenere dall’azienda sanitaria il pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione di immobile e rimborso di quote condominiali. L’azienda sanitaria propose opposizione con citazione anziché con ricorso, nell’ambito di una controversia che il giudice di merito ha qualificato soggetta al rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c. Il tribunale ritenne l’opposizione inammissibile per tardività, osservando che, essendo stato utilizzato l’atto di citazione, per evitare la definitività del decreto ingiuntivo non bastava la notifica ma occorreva anche il deposito in cancelleria nel termine di cui all’art. 641 c.p.c., deposito avvenuto invece oltre il termine. In appello l’opponente dedusse la contraddittorietà della decisione e invocò la conservazione degli effetti processuali dell’atto introduttivo; la corte d’appello, pur ritenendo applicabile l’art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011 e quindi la salvezza degli effetti della domanda proposta con citazione, respinse comunque l’appello per mancata formulazione di una specifica richiesta di accoglimento dell’opposizione nel merito. Nel ricorso per cassazione l’azienda sanitaria ha censurato: 1) la violazione dell’art. 346 c.p.c. e del d.lgs. 150/2011, sostenendo che l’impugnazione della statuizione di inammissibilità implicasse già la riproposizione della domanda di opposizione; 2) la violazione dei principi di conservazione degli atti processuali e libertà delle forme; 3) la violazione degli artt. 177 e 342 c.p.c., contestando l’inammissibilità del primo motivo di appello. La società resistente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che l’art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011 non si applica all’opposizione a decreto ingiuntivo, che non introduce un giudizio autonomo, e lamentando anche motivazione apparente sulla questione. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, affermando che l’impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione comporta la devoluzione del merito anche senza una specifica riproposizione ex art. 346 c.p.c.; tuttavia ha accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, rilevando che, in opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia erroneamente proposta con citazione, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 d.lgs. 150/2011 e l’atto produce effetti di ricorso solo se depositato entro il termine di opposizione ex art. 641 c.p.c. Poiché il deposito era tardivo, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ha confermato la sentenza impugnata con diversa motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., ha dichiarato assorbito il ricorso principale e ha compensato integralmente le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ma con motivazione diversa da quella della corte d’appello. Ha accolto il motivo del ricorso principale sulla devoluzione del merito in appello contro una declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ma tale accoglimento non ha giovato alla ricorrente perché è stato accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale condizionato della società locatrice. La Corte ha infatti stabilito che, nella opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione urbana erroneamente proposta con citazione, non si applica l’art. 4 del d.lgs. 150/2011; opera invece il principio di conversione solo se l’atto è depositato in cancelleria entro il termine di opposizione previsto dall’art. 641 c.p.c. Poiché nel caso concreto il deposito fu tardivo rispetto alla notificazione del decreto ingiuntivo, l’opposizione era inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi confermata ex art. 384, comma 4, c.p.c., con compensazione integrale delle spese di legittimità per incertezza interpretativa sulla disciplina applicabile.
Norme richiamate
art. 447-bis c.p.c.
Individua il rito speciale applicabile alle controversie locatizie; la causa era soggetta a tale rito.
art. 641 c.p.c.
Il deposito dell’atto di opposizione, quando proposto con forma irrituale, deve comunque avvenire entro il termine di opposizione per impedire la definitività del decreto ingiuntivo.
art. 346 c.p.c.
La Corte ribadisce che l’impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione implica la riproposizione della domanda principale, senza necessità di una specifica reiterazione ai sensi di questa norma.
art. 342 c.p.c.
I motivi di appello devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le ragioni della censura; nel caso di impugnazione di una statuizione di inammissibilità, il merito resta implicitamente devoluto se l’opposizione viene riattivata.
art. 384, comma 4, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, confermandone il dispositivo.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011
Non si applica all’opposizione a decreto ingiuntivo; la disciplina del mutamento del rito opera solo quando una controversia è promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli del decreto.
art. 426 c.p.c.
Richiamato in relazione alla conversione del rito e alla concessione di termini per memorie e documenti.
art. 177 c.p.c.
Le ordinanze non pregiudicano la decisione della causa; richiamato per escludere che l’ordinanza di mutamento del rito valesse come riconoscimento della ritualità dell’opposizione.
art. 159 c.p.c.
Richiamato quale espressione del principio di conservazione degli atti processuali.
art. 151 c.p.c.
Richiamato quale espressione del principio di libertà delle forme degli atti processuali.
art. 92 c.p.c.
Utilizzato per la compensazione integrale delle spese in ragione dell’incertezza interpretativa sulla questione.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di sanatoria e conservazione degli effetti processuali.
art. 645 c.p.c.
Richiamato dal ricorso incidentale in relazione alla disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
d.lgs. n. 150 del 2011
Il decreto non disciplina, secondo la Corte, l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia proposta con citazione in luogo di ricorso.
Massime di principio
- Nell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata inammissibile in primo grado, la proposizione dell’appello contro la statuizione pregiudiziale di rito vale come manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio e comporta la devoluzione implicita del merito, senza necessità di una specifica riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
- In materia di locazione urbana, se l’opposizione a decreto ingiuntivo è proposta con citazione anziché con ricorso, non opera il meccanismo di mutamento del rito di cui all’art. 4 d.lgs. 150/2011; può operare solo il principio di conversione dell’atto, ma a condizione che la citazione sia depositata in cancelleria entro il termine per proporre opposizione.
- La conversione dell’atto processuale irrituale non sana la tardività del deposito: l’atto produce gli effetti del ricorso solo se il deposito avviene nel termine previsto per l’opposizione a decreto ingiuntivo, altrimenti il decreto diviene definitivo.
- Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo ma ritiene corretto il dispositivo della sentenza impugnata per una diversa ratio decidendi, può confermare la decisione ex art. 384, comma 4, c.p.c. correggendone la motivazione.
- Le norme sul mutamento del rito devono essere applicate in modo coerente con la struttura del procedimento: non possono essere estese a fattispecie che non introducono un giudizio autonomo, come l’opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce fase del giudizio monitorio già instaurato.
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