Provvedimento AGCM C12687 n. 31425 del 17/12/2024
NUOVA SIDAP/RAMO DI AZIENDA DI IPLANET
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNuova Sidap S.r.l. acquisisce il controllo esclusivo di un ramo d’azienda di IPlanet S.p.A. composto da 40 aree di servizio su rete stradale ordinaria, gestite tramite affitto d’azienda per la ristorazione e comodato d’uso per gli impianti carburanti. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ex art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, soggetta a notifica ex art. 16, e conclude che non ostacola in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati, decidendo di non avviare l’istruttoria.
Nuova Sidap/ramo di azienda di IPlanet: acquisizione del controllo esclusivo; non avvio istruttoria e autorizzazione senza condizioni
Nuova Sidap / ramo di azienda di IPlanet
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esamina l’acquisizione del controllo esclusivo da parte di Nuova Sidap S.r.l. di un ramo d’azienda di IPlanet S.p.A. composto da quaranta aree di servizio su rete stradale ordinaria. L’operazione, strutturata tramite affitto di azienda per la ristorazione e comodato d’uso per gli impianti carburanti, è stata notificata ai sensi dell’art. 16 l. 287/1990 ed è stata chiusa in fase preliminare senza apertura dell’istruttoria.
Parti e contesto industriale
Nuova Sidap S.r.l. è attiva nella ristorazione commerciale e nella distribuzione di carburanti in aree di servizio stradali e autostradali; è controllata da Autogrill Italia S.p.A., a sua volta controllata da World Duty Free S.p.A. e, indirettamente, dal gruppo Avolta. Autogrill ha realizzato nel 2023 un fatturato mondiale di circa [700-1.000] milioni di euro, di cui circa [700-1.000] in Italia.
IPlanet S.p.A. è una società di recente costituzione, risultante dalla joint venture paritetica tra Italiana Petroli S.p.A. e EV Asset Holdings S.p.A., autorizzata dalla Commissione europea il 14 marzo 2024 e operativa da aprile 2024. La sua costituzione era finalizzata allo sviluppo di infrastrutture di ricarica pubbliche ultra-fast per la mobilità elettrica in stazioni non autostradali; il ramo d’azienda ceduto include quaranta aree di servizio su rete stradale ordinaria, con fatturato 2023 attribuibile pari a circa [100-567] milioni di euro.
Qualificazione giuridica
L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti di impresa. Il provvedimento precisa che l’operazione rientra nell’ambito della disciplina nazionale e non in quello del Regolamento (CE) n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni di applicazione di cui all’art. 1 di tale regolamento. È inoltre soggetta a notifica preventiva perché il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate supera 567 milioni di euro e almeno due imprese realizzano individualmente più di 35 milioni di euro.
Mercati rilevanti
L’Autorità considera due mercati principali:
- distribuzione al dettaglio di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria;
- ristorazione commerciale e vendita di alimenti e prodotti diversi presso esercizi di ristorazione.
Per i carburanti, l’Autorità richiama la distinzione tra rete autostradale e rete stradale ordinaria e conferma un perimetro geografico locale, coincidente con le catchment areas dei singoli impianti, tracciate con un raggio pari a 15 minuti di percorrenza. Per la ristorazione commerciale, richiama la propria prassi secondo cui il mercato geografico è locale; nel caso della ristorazione veloce, la dimensione non supera di regola i confini provinciali.
Valutazione concorrenziale nel mercato dei carburanti
Nel caso dei punti vendita oggetto di acquisizione, l’operazione non modifica la dimensione delle reti di vendita di IP o di altre compagnie petrolifere, poiché gli impianti restano inseriti nella rete IP e continuano a distribuire in esclusiva carburanti della stessa compagnia sotto il relativo marchio. Gli effetti concorrenziali sono quindi limitati al cambio del gestore finale e alle possibili ricadute sulla determinazione del prezzo finale al dettaglio.
L’Autorità rileva l’assenza di sovrapposizioni orizzontali con i punti vendita del gruppo acquirente nelle catchment areas degli impianti acquisiti, salvo una sola eccezione a Zanica (BG). In tale area, la quota congiunta stimata post-operazione raggiunge il [35-40%] in termini di volumi e il [20-25%] in termini di numero di punti vendita; utilizzando dati più dettagliati basati sui volumi erogati dagli operatori presenti, la quota non supera il [25-30%]. Il provvedimento segnala anche che, in assenza dell’operazione, il gruppo IP detiene già in tale area una quota significativa, pari a circa il [30-35%] secondo la stima delle parti.
Valutazione concorrenziale nel mercato della ristorazione
Per la ristorazione commerciale e veloce, le parti hanno fornito una stima di quota congiunta a livello provinciale inferiore all’1% in tutte le province coinvolte. In considerazione dell’estrema frammentazione dell’offerta e della presenza di numerosi operatori, anche a carattere familiare, l’Autorità conclude che l’operazione non è idonea a incidere in modo sostanziale sulle condizioni concorrenziali esistenti.
Esito e pattuizioni accessorie
L’Autorità ritiene che l’operazione non ostacoli, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, l. 287/1990.
Il provvedimento precisa inoltre che alcune pattuizioni tra NS e IPlanet, indicate nel testo ma omissate, non possono essere considerate accessorie all’operazione ai sensi della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni; l’Autorità si riserva di valutarle ove ne sussistano i presupposti.
Punti principali
Parti coinvolte e struttura dell’operazione
Nuova Sidap S.r.l., controllata da Autogrill Italia S.p.A. e indirettamente dal gruppo Avolta tramite World Duty Free S.p.A., opera nella ristorazione commerciale e nella distribuzione carburanti in aree di servizio su rete stradale e autostradale. IPlanet S.p.A. è una società di recente costituzione, nata da una joint venture tra Italiana Petroli S.p.A. ed EV Asset Holdings S.p.A., attiva da aprile 2024. L’operazione riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo da parte di NS di un ramo d’azienda composto da 40 aree di servizio su rete stradale ordinaria.
Qualificazione giuridica e obbligo di notifica
L’Autorità qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, trattandosi di acquisizione del controllo di parti di impresa. L’operazione ricade nella disciplina nazionale e non in quella del regolamento concentrazioni UE, in quanto non sussistono le condizioni di cui all’art. 1 del Reg. (CE) n. 139/2004. È soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990 perché il fatturato totale in Italia dell’insieme delle imprese interessate supera 567 milioni di euro e almeno due imprese superano individualmente 35 milioni di euro.
Mercati interessati
L’Autorità individua due ambiti di attività rilevanti: la distribuzione al dettaglio di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria e la ristorazione commerciale, comprensiva della vendita di alimenti e prodotti diversi presso esercizi di ristorazione. Per i carburanti distingue tra rete autostradale e rete stradale ordinaria; per la ristorazione non ritiene necessario separare ulteriormente bar, ristorazione veloce e ristorazione tradizionale ai fini della decisione.
Valutazione nel mercato dei carburanti
Per la distribuzione carburanti su rete stradale ordinaria il mercato geografico è locale e coincide con le catchment areas tracciate attorno a ciascun impianto, con raggio corrispondente a 15 minuti di percorrenza. Le aree di servizio oggetto di acquisizione continuano a distribuire in esclusiva carburanti IP e a operare sotto il relativo marchio; l’effetto concorrenziale è dunque limitato al cambio del gestore finale e alle possibili ricadute sulla fissazione del prezzo al dettaglio. Non vi sono sovrapposizioni orizzontali, salvo una catchment area a Zanica (BG), dove la quota congiunta stimata post-merger è pari al [35-40%] in termini di volumi e al [20-25%] in termini di numero di punti vendita; con dati più dettagliati la quota non supera il [25-30%]. L’Autorità osserva anche che, in assenza dell’operazione, il gruppo IP detiene già una quota significativa, pari a circa [30-35%] nella stima delle parti.
Valutazione nel mercato della ristorazione
Per la ristorazione commerciale la dimensione geografica è locale e, nel caso della ristorazione veloce, non supera in linea di principio i confini provinciali. Le parti stimano che la quota congiunta in tutte le province interessate sia inferiore all’1%. Sulla base di tale dato e della frammentazione del settore, l’operazione non appare idonea a modificare in modo sostanziale le condizioni concorrenziali.
Esito del procedimento e pattuizioni accessorie
L’AGCM ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990. Delibera pertanto di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990. Precisa inoltre che alcune pattuizioni tra NS e IPlanet indicate nel provvedimento non possono considerarsi accessorie all’operazione e si riserva di valutarle ove ne ricorrano i presupposti.
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