Provvedimento AGCM C12659 n. 31416 del 19/12/2024
SWISSCOM ITALIA/VODAFONE ITALIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato l’acquisizione dell’intero capitale di Vodafone Italia da parte di Swisscom Italia, con conseguente controllo esclusivo di Vodafone e delle controllate. L’operazione, qualificata come concentrazione ex art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990 e soggetta a notifica ex art. 16, è stata ritenuta suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza nei mercati dei servizi fissi retail per clientela residenziale, aziendale e PA. L’Autorità ha quindi autorizzato l’operazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, subordinandola all’esecuzione di un pacchetto di rimedi comportamentali e di monitoraggio fino al 31 dicembre 2027.
Swisscom Italia/Vodafone Italia – acquisizione del controllo esclusivo di Vodafone Italia da parte di Swisscom: autorizzazione condizionata con misure
Swisscom Italia / Vodafone Italia: acquisizione del controllo esclusivo e autorizzazione condizionata
L’Autorità ha esaminato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Vodafone Italia S.p.A. da parte di Swisscom Italia S.r.l., con conseguente acquisizione indiretta, da parte del gruppo Swisscom, del controllo esclusivo di Vodafone e delle società controllate. L’operazione è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990 ed è stata sottoposta all’analisi ex art. 16, anche alla luce dell’assenza dei presupposti di applicabilità del Reg. (CE) n. 139/2004.
Parti, assetto di gruppo e attività svolte
Swisscom Italia è una holding che detiene Fastweb; Swisscom Ltd è la capogruppo del gruppo svizzero, attivo nei servizi di telecomunicazione per clientela residenziale e affari. In Italia il gruppo opera principalmente tramite Fastweb, che offre servizi a banda larga e ultra-larga, servizi ICT, servizi all’ingrosso sulla rete fissa e servizi mobili al dettaglio. Vodafone Italia opera nei servizi di telecomunicazione su rete mobile e fissa, anche attraverso il brand Ho-Mobile, e controlla altre società attive in segmenti collegati (tra cui commercio all’ingrosso/dettaglio di prodotti e servizi telefonici).
Qualificazione giuridica, obbligo di notifica e accessori
L’AGCM ha ritenuto che l’operazione costituisse una concentrazione ex art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, in ragione del superamento delle soglie di fatturato nazionali (oltre 567 milioni di euro complessivi e oltre 35 milioni di euro per almeno due imprese interessate). L’Autorità ha inoltre esaminato il patto di non concorrenza, il divieto di storno dipendenti e gli accordi di servizio come restrizioni accessorie, nei limiti della loro connessione diretta e necessità rispetto alla concentrazione; per il non-compete è stato indicato il limite di due anni e la pertinenza ai soli mercati e territori interessati.
Mercato wholesale dell’accesso alla rete fissa
Nella fase preistruttoria e istruttoria sono emerse le dinamiche del mercato wholesale, caratterizzato da forte concentrazione dal lato dell’offerta e da un ruolo ancora primario di FiberCop, seguita da Open Fiber e, in misura minore, Fastweb. L’Autorità ha richiamato la distinzione tecnologica tra rame/ADSL, FTTC, FTTH e FWA, osservando che l’FTTH è la tecnologia in crescita e che la sostituibilità tra tecnologie è in evoluzione ma non ancora completamente consolidata. Pur prendendo atto delle osservazioni di terzi e delle preoccupazioni sulla possibile migrazione di domanda da Open Fiber a FiberCop, l’AGCM ha concluso che l’operazione non produce effetti restrittivi significativi nel mercato wholesale e non richiede rimedi specifici su tale versante.
Mercato retail residenziale/SOHO
Per i servizi fissi retail alla clientela residenziale e SOHO l’Autorità ha confermato un mercato nazionale, con offerte sostanzialmente uniformi sul territorio e prive di differenziazioni tecnologiche di prezzo, salvo il segmento FWA. Il settore è stato descritto come saturo, con domanda poco mobile, barriere all’entrata significative e crescente importanza dell’FTTH rispetto a FTTC e rame. L’istruttoria ha evidenziato un’elevata prossimità concorrenziale tra Fastweb e Vodafone: prezzi di listino e ARPU comparabili, strategie convergenti fisso-mobile analoghe, distribuzione per tecnologia molto simile e indici di diversion ratio tali da indicare un vincolo reciproco rilevante. L’AGCM ha calcolato anche un GUPPI superiore alla soglia di criticità del 5% per entrambe le Parti, valorizzando il rischio di aumento dei prezzi post merger.
Mercato retail business
Per la clientela aziendale il mercato è stato ricostruito come distinto e nazionale, con esigenze tecniche e organizzative più complesse rispetto al retail residenziale, e con forte necessità di infrastrutture dedicate o comunque di elevata qualità. L’Autorità ha rilevato un mercato concentrato e in contrazione, nel quale la concentrazione tra il secondo e il terzo operatore avrebbe determinato un assetto duopolistico tra TIM e la nuova entità. Le quote post-merger si collocano intorno al 30-35% per Fastweb+Vodafone, contro un TIM leader al 50-55% circa, con incremento significativo dell’HHI. Anche qui l’AGCM ha ritenuto significativa la prossimità concorrenziale tra le Parti e insufficiente la concorrenza residua di WindTre, Retelit e altri operatori minori, evidenziando il rischio di deterioramento della pressione competitiva nei confronti della clientela business.
Mercato retail pubblica amministrazione
Per la PA il mercato è stato ricostruito come distinto, con domanda espressa attraverso gare pubbliche, elevata formalizzazione, requisiti di partecipazione stringenti, contratti di lunga durata e forte rilevanza delle informazioni storiche sui consumi e sulle configurazioni tecniche delle sedi. L’operazione è stata ritenuta tale da portare il mercato da tre a due operatori principali, con una nuova entità molto rafforzata e una struttura di fatto duopolistica con TIM. L’AGCM ha osservato che la prossima gara SPC3, con valore stimato di circa 3 miliardi di euro, potrà incidere sulla struttura futura del mercato, ma ha comunque ritenuto che il venir meno di Vodafone come concorrente separato di Fastweb produca un significativo ostacolo alla concorrenza. La valutazione ha tenuto conto anche della prossimità concorrenziale nelle gare precedenti e del peso economico delle procedure in cui Fastweb e Vodafone sono stati entrambi presenti.
Rimedi proposti e valutazione finale
Swisscom ha proposto un pacchetto di rimedi articolato in tre pilastri: (1) apertura wholesale di Fastweb ai concorrenti mediante servizi E2C P2P e, nella versione finale, anche servizi DWDM end-to-end; (2) obblighi informativi dettagliati per le gare Consip, PA e altre centrali di committenza, per ridurre l’asimmetria informativa; (3) continuità della fornitura wholesale verso il retail residenziale e obbligo di negoziare in buona fede nuovi contratti pluriennali. Il pacchetto è stato accompagnato dalla nomina di un fiduciario indipendente incaricato del monitoraggio, con requisiti stringenti di indipendenza e professionalità.
L’AGCM ha ritenuto che tali misure, considerate nel loro complesso, siano proporzionate e adeguate a rimuovere gli ostacoli alla concorrenza effettiva nei mercati retail interessati, senza imporre rimedi strutturali ritenuti eccessivi rispetto alle criticità accertate. In particolare, ha valorizzato il fatto che i rimedi preservino lo status quo dell’offerta wholesale di Fastweb, consentendo ai concorrenti di continuare a servirsi degli input di rete necessari per competere a valle, e che gli obblighi informativi rafforzino la contendibilità delle gare pubbliche. Le richieste dei terzi di rimedi più invasivi, incluse cessioni strutturali, divieti più ampi e obblighi regolatori di non discriminazione/replicabilità, sono state respinte come sproporzionate o non necessarie.
Esito del procedimento
L’AGCM ha quindi autorizzato l’operazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 287/1990, subordinandola alla piena ed effettiva esecuzione delle misure prescritte, con efficacia dalla data del closing fino al 31 dicembre 2027. Il monitoraggio è affidato a un Monitoring Trustee/Fiduciario, il cui mandato, approvato dall’Autorità, include verifiche sulla corretta attuazione dei rimedi, relazioni periodiche e funzione di arbitrato in caso di controversie applicative.
Punti principali
Parti e operazione
Swisscom Italia S.r.l., holding di Fastweb, acquisisce l’intero capitale di Vodafone Italia S.p.A., ottenendo il controllo esclusivo di Vodafone e delle società controllate. Swisscom è parte del gruppo Swisscom, attivo nelle telecomunicazioni; Vodafone opera in Italia nei servizi di rete fissa e mobile, anche tramite Ho-Mobile. L’operazione comporta anche la permanenza di accordi accessori, tra cui non concorrenza, non sollecitazione e servizi post-closing, qualificati come accessori nei limiti indicati dall’Autorità.
Qualificazione giuridica e soglie
L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, in quanto determina l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. È stata ritenuta non ricadente nell’art. 1 del Reg. (CE) n. 139/2004 e soggetta a notifica preventiva ex art. 16 L. 287/1990, poiché i fatturati nazionali dell’insieme delle imprese interessate superavano 567 milioni di euro e quelli di almeno due imprese superavano 35 milioni di euro.
I mercati considerati
L’istruttoria ha riguardato: i servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa; i servizi retail di rete fissa per clientela residenziale/SOHO; i servizi retail di rete fissa per clientela aziendale; e i servizi retail di rete fissa per la pubblica amministrazione. Nei mercati retail è stata inoltre analizzata la rilevanza del segmento FTTH, delle offerte convergenti fisso-mobile e, per la PA, la specificità delle gare pubbliche e degli accordi quadro (SPC, TF).
Esito concorrenziale
L’Autorità ha ritenuto che l’operazione determini un significativo ostacolo alla concorrenza effettiva nei mercati retail, soprattutto per il venir meno del vincolo competitivo tra Fastweb e Vodafone e per l’aumento della concentrazione in mercati già oligopolistici. Le quote congiunte post-merger si collocano intorno al 30% nel retail residenziale e business e al 55-60% nel mercato PA secondo i dati acquisiti, con un incremento rilevante degli indici HHI. Le preoccupazioni sui mercati wholesale sono state invece ritenute non sufficienti a fondare un divieto o rimedi ulteriori rispetto a quelli poi prescritti.
Rimedi e monitoraggio
Swisscom ha proposto e poi affinato un pacchetto di misure comportamentali: offerta di servizi wholesale E2C P2P e DWDM per clienti business e PA; obblighi informativi dettagliati nelle gare pubbliche; continuità e negoziazione in buona fede dei servizi wholesale per il retail residenziale. L’AGCM ha ritenuto tali misure idonee e ha subordinato l’autorizzazione alla loro piena ed effettiva esecuzione fino al 31 dicembre 2027, con monitoraggio affidato a un fiduciario indipendente.
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