Sentenza n. 873/2026 - Bari, Sezione 2
per l'accertamento e la conseguente declaratoria di illegittimità - del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale avviato da Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l. con istanza del 7.2.2024 ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato “S. Lucia 1”, di potenza pari a 33,13 MW; - del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC relativamente all’obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell’art. 25 comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 152/2006; - ove occorrer possa, del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avverso la nota del 2.10.2024 con cui la Società ha diffidato a concludere il procedimento de quo entro i termini perentori previsti dalla normativa di settore e, dunque, entro e non oltre la data del 9.10.2024. e la Condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere: -sull’istanza del 7.2.2024 presentata da Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l., dando impulso al procedimento e provvedendo al rilascio del provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 entro un termine ritenuto congruo da codesto Ecc.mo TAR anche ai sensi dell’art. 117, comma 2 c.p.a.; -al rimborso nei confronti di Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l. del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 25, comma 2-ter e 33 e del d.lgs. n. 152/2006, pari ad euro 3.692,02.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel procedimento di VIA relativo a un impianto agro-fotovoltaico, nonché mancato rimborso del 50% dei diritti di istruttoria
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agro-fotovoltaico di potenza pari a 33,13 MWp. Dopo la dichiarazione di procedibilità, la richiesta di integrazioni documentali e il deposito della documentazione integrativa, la società ha diffidato le amministrazioni a concludere il procedimento entro i termini di legge. Nonostante il decorso dei termini, il procedimento risultava ancora pendente presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a euro 3.692,02.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, tutti i termini del procedimento di VIA siano perentori e che dalla presentazione dell'istanza privata ex art. 23 discenda l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento, indipendentemente dal carico di lavoro o dalla priorità attribuita ad altri progetti. Ha accertato il superamento del termine di 130 giorni per l'adozione del parere della Commissione Tecnica e del successivo termine per l'adozione del provvedimento di VIA: il primo è stato ritenuto scaduto il 9 settembre 2024 e il secondo il 10 ottobre 2024. Ha quindi dichiarato illegittima l'inerzia della Commissione e del Ministero e ha ordinato loro di adottare gli atti di rispettiva competenza e concludere il procedimento entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. È stata inoltre accolta la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, con condanna del Ministero al pagamento di euro 3.692,02. Il Ministero è stato condannato anche alle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre contributo unificato e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
La presentazione dell'istanza di VIA da parte del privato avvia un procedimento amministrativo doveroso, destinato a concludersi con un provvedimento espresso.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predispone lo schema di provvedimento di VIA.
La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve adottare il parere di competenza e predisporre lo schema di provvedimento VIA entro i termini stabiliti.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006
Il superamento dei termini del procedimento comporta il diritto della società richiedente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
I termini del procedimento di VIA sono perentori e il loro superamento rende illegittima l'inerzia amministrativa.
art. 2 l. n. 241/1990
L'amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento entro il termine previsto, assicurando certezza dei tempi dell'azione amministrativa.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Il giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
Direttiva UE 2023/2413
La normativa eurounitaria è richiamata quale ulteriore elemento a sostegno del favor per la tempestiva realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
Regolamento UE 2022/2577 del 22 dicembre 2022
Il regolamento è richiamato quale espressione del favor eurounitario per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA avviato su istanza privata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, la presentazione dell'istanza genera l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Ai sensi dell'art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, tutti i termini del procedimento di VIA hanno natura perentoria; il loro superamento rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione e degli organi tecnici competenti.
- La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è tenuta ad adottare il parere di competenza e a predisporre lo schema di provvedimento VIA entro i termini previsti dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006; il Ministero deve successivamente adottare il provvedimento conclusivo entro il termine normativo.
- Il carico di lavoro dell'amministrazione o la priorità accordata ad altri progetti non escludono né sospendono l'obbligo di rispettare i termini perentori del procedimento di VIA.
- Il superamento dei termini perentori del procedimento di VIA fonda il diritto del richiedente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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