Sentenza n. 624/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 993/2025, emessa dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione Seconda in data 21 marzo 2025, in relazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore dei difensori distrattari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 993/2025 nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 993/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione diretta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 21 marzo 2025 e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. I ricorrenti hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto la condanna al pagamento delle somme dovute, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dimostrare l’integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza proposta direttamente dai difensori antistatari per l’esecuzione della statuizione sulle spese, poiché la distrazione determina un rapporto obbligatorio diretto tra i difensori e l’Amministrazione soccombente. Ha rilevato che l’azione di ottemperanza è esperibile sia per sentenze passate in giudicato sia per sentenze esecutive non ancora irrevocabili e che, nel caso concreto, erano comunque presenti il giudicato, la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. In assenza della prova dell’avvenuto pagamento, ha ordinato al Ministero di corrispondere ai ricorrenti, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, l’importo liquidato nella sentenza n. 993/2025, oltre agli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza e fino all’effettivo soddisfo. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo l’intervento su istanza dei creditori dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e fissando in 120 giorni il termine per l’esecuzione commissariale. Il commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti finanziari necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato, con pagamento diretto ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. b, c.p.a.
sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo
L’azione di ottemperanza è proponibile anche per ottenere l’attuazione di sentenze esecutive non ancora passate in giudicato, oltre che di sentenze irrevocabili.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
sentenza dotata di attestazione di conformità
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è individuato nella sentenza munita dell’attestazione di conformità.
Massime di principio
- Il difensore cui siano state distratte le spese processuali in qualità di antistatario è direttamente legittimato a proporre il giudizio di ottemperanza contro l’amministrazione soccombente per ottenere il pagamento delle somme liquidate, poiché la distrazione instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica obbligata.
- L’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione non solo delle sentenze passate in giudicato, ma anche delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.
- Nei confronti di una pubblica amministrazione, l’esecuzione giudiziale del titolo può essere avviata soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione debitrice.
- In assenza della prova dell’integrale adempimento del titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di pagare entro un termine fissato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inadempimento.
- Le somme dovute in esecuzione di una condanna alle spese processuali avente natura di debito di valuta possono essere maggiorate degli interessi legali secondo la decorrenza stabilita dal titolo esecutivo o dal giudice dell’ottemperanza.
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