Cassazione Civile, Ordinanza n. 38984/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento TARSU 2011 emessa nei confronti di un monastero di clausura. In primo e secondo grado il giudice tributario ha ritenuto dovuto il tributo, con accoglimento dell’appello del Comune. Il monastero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 62, comma 1, e 68 del d.lgs. n. 507/1993 e del regolamento comunale applicabile ratione temporis. Secondo il ricorrente, l’immobile avrebbe dovuto beneficiare dell’esenzione prevista dal regolamento per i locali destinati al culto religioso, limitatamente alla parte in cui si svolgono funzioni religiose, sostenendo che, per un monastero esclusivamente di clausura, dovesse riconoscersi la non tassabilità anche delle aree di clausura. La Corte ha esaminato la censura alla luce della disciplina TARSU e della giurisprudenza che interpreta in senso restrittivo le agevolazioni tributarie, rilevando che l’esenzione presuppone l’oggettiva inidoneità dei locali a produrre rifiuti e non la sola destinazione religiosa in senso ampio. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le deduzioni basate su una modifica sopravvenuta del regolamento TARI comunale, perché introdotte per la prima volta in cassazione e dunque estranee al thema decidendum del giudizio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la mera destinazione al culto o la natura di monastero di clausura bastassero a fondare l’esenzione TARSU, affermando che il presupposto decisivo resta l’oggettiva non producibilità di rifiuti da parte dei locali o aree interessati. Ha inoltre escluso l’esame delle allegazioni sulla successiva modifica del regolamento comunale, trattandosi di questioni nuove e di documentazione normativa secondaria non producibile per la prima volta in sede di legittimità. Le spese sono state integralmente compensate per la mancanza, all’epoca, di un orientamento consolidato; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati...
L’esclusione dalla TARSU dipende dall’oggettiva inidoneità dei locali a produrre rifiuti; la destinazione religiosa è rilevante solo se, in concreto, comporta tale inidoneità.
art. 68, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento...
Il regolamento comunale può tipizzare agevolazioni ed esenzioni, ma entro i limiti fissati dalla legge statale e senza estendere l’esenzione oltre i casi di non producibilità di rifiuti.
art. 16, legge 12 giugno 1984, n. 222
attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime...
La nozione di attività di culto ha un contenuto civilistico definito, ma non vale di per sé a fondare automaticamente l’esenzione TARSU in assenza di una specifica previsione tributaria.
art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato come esempio di specifica previsione agevolativa in materia ICI, mancante invece per la TARSU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In materia di TARSU, l’esenzione non deriva automaticamente dalla destinazione religiosa dell’immobile, ma richiede la prova dell’oggettiva incapienza del locale a produrre rifiuti, per natura o per uso stabilmente impresso.
- Le norme agevolative e di esenzione tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente sulla base di dati extratestuali o di mere considerazioni funzionali.
- Il regolamento comunale può individuare fattispecie agevolative solo nel rispetto del parametro legale: il criterio decisivo resta la non producibilità di rifiuti, non la sola qualificazione formale dell’uso del bene.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nei gradi di merito, né può essere ammessa la prima produzione di regolamenti comunali o normativa secondaria non già acquisita nel giudizio precedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38756/2021 del 07/12/2021
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38758/2021 del 07/12/2021
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38759/2021 del 07/12/2021
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38760/2021 del 07/12/2021
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38761/2021 del 07/12/2021
- ordinanza_civile · 7 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38762/2021 del 07/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →