Cassazione Penale, Sentenza n. 7197/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali per aver il Tribunale di sorveglianza deciso in udienza camerale senza il rituale avviso e senza la presenza del suo unico difensore di fiducia, avv. Enrico De Crescenzo Costi. In particolare si eccepiva la nullità dell'udienza per omessa citazione del difensore, eccezione ritenuta dal Tribunale infondata con argomentazioni basate sulla persistenza della nomina di altro difensore (avv. Pier Giorgio Manca), sulla mancata produzione di una procura sottoscritta e sulla tardività della remissione dell'eccezione oltre i cinque giorni liberi antecedenti l'udienza; nonché sul fatto che la celebrazione non differibile avrebbe fatto perdere l'efficacia della sospensione adottata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha concluso che la nomina dell'avv. Pier Giorgio Manca non produce effetti nel procedimento di revoca della misura alternativa; che la nomina dell'avv. Enrico De Crescenzo Costi, effettuata al momento della sospensione della misura mediante dichiarazione resa all'autorità (carabinieri), era pienamente efficace conformemente agli artt. 96 e 123 c.p.p.; e che l'omessa partecipazione del difensore ritualmente nominato ha comportato una nullità assoluta dell'udienza e dell'atto emesso, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., imponendo l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter
La Corte riconosce che la nomina del difensore effettuata dopo il provvedimento di sospensione della misura alternativa dispiega effetti anche nel procedimento per la revoca della misura, essendo la fase interinale sub-procedimentale rispetto al giudizio di revoca.
Codice di procedura penale, art. 96
La Corte ritenne che la dichiarazione resa all'autorità (es. agli organi di polizia giudiziaria) per la nomina del difensore sia conforme alle modalità previste, non essendo sempre richiesta una procura formale sottoscritta per la validità della nomina.
Codice di procedura penale, art. 123
Connesso all'art. 96, il richiamo serve a confermare che modalità di nomina non sempre richiedono la procura sottoscritta; la dichiarazione all'autorità è idonea a far decorrere la rappresentanza difensiva.
Codice di procedura penale, art. 178, comma primo, lett. c)
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)
La Corte ha qualificato come nullità assoluta la violazione del contraddittorio nelle fasi decisorie del procedimento di sorveglianza quando incide sulle prerogative difensive della parte.
Codice di procedura penale, art. 179, comma primo
L'omessa instaurazione del contraddittorio con il difensore istituzionalmente competente integra una causa di nullità assoluta ai sensi di questa disposizione.
Codice di procedura penale, art. 127, comma 1
La norma sul termine di dieci giorni per intervenire non può derogare al principio che la nullità assoluta, quando incidendo sul diritto di difesa, non è soggetta a preclusioni temporali; la possibilità di differire l'udienza non legittima la convalida di atti viziati.
Codice di procedura penale, art. 666, comma 3
Richiamato in relazione ai termini processuali per l'intervento del difensore; la Corte osserva che questi termini non impediscono il riconoscimento della nullità assoluta quando manca la partecipazione del difensore legittimamente nominato.
Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4
art. 623 c.p.p., comma 1, lett. b); art. 604 c.p.p., comma 4
Queste norme sono richiamate per giustificare l'annullamento con rinvio quando è accertata una nullità assoluta del provvedimento impugnato, conformemente alla regola generale sulle sanzioni delle nullità.
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia effettuata dopo la sospensione cautelare della misura alternativa ha effetto anche nel successivo procedimento di revoca: va perciò comunicato e rispettato il diritto di difesa di quel difensore.
- La dichiarazione di nomina resa all'autorità (es. organi di polizia giudiziaria) può essere idonea a delegittimare la pretesa necessità di una procura formale sottoscritta; l'assenza di una procura cartacea non esclude automaticamente la validità della nomina.
- La partecipazione effettiva del difensore ritualmente nominato è elemento essenziale del contraddittorio: la sua mancata partecipazione, se non regolarmente avvisato, determina in genere una nullità assoluta dell'udienza e degli atti decisi in quella sede.
- La presenza di un diverso difensore nominato in fase anteriore (es. per l'ammissione alla misura alternativa) non vale di per sé a sostituire o a esaurire gli effetti della nomina del difensore intervenuta in fase interinale o di sospensione.
- Le eccezioni relative a nullità assolute che incidono sul diritto di difesa non sono soggette a preclusioni temporali: anche se sollevate tardivamente permangono rilevanti e devono essere valutate dal giudice.
- Se si accerta una nullità assoluta del procedimento di sorveglianza per violazione del contraddittorio, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non la convalida del provvedimento originario.
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