Cassazione Penale, Sentenza n. 10344/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, accogliendo l'appello dell'indagato, aveva disposto il dissequestro di euro 23.050,00 precedentemente sottoposti a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il pubblico ministero ha dedotto violazione di legge: (1) per avere il tribunale omesso di riconoscere il fumus del reato di ricettazione nonostante il possesso di ingente contante incontestato, i precedenti in materia di stupefacenti e l'assenza di redditi leciti; (2) per avere violato l'art. 321 c.p.p., introducendo o richiedendo elementi probatori non pertinenti ai fini della cautela reale o non indicando i gravi indizi a fondamento del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale non violi legge né sia priva dei requisiti minimi di motivazione. La Corte ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale secondo la quale il mero possesso di rilevanti somme in contanti e la mancanza di redditi leciti non sono di per sé sufficienti a fondare il fumus del delitto di ricettazione o riciclaggio: occorrono ulteriori elementi significativi che colleghino il denaro a un delitto presupposto (es. contatti con esponenti criminali, precedente coinvolgimento in reati produttivi di profitto, possesso di strumenti del reato, modalità di occultamento indicativa). Il Tribunale del riesame aveva valutato e ritenuto insufficienti i precedenti e la situazione reddituale dell'indagato e aveva osservato che il denaro non era occultato in modo tale da presumerne la provenienza illecita; pertanto la decisione di dissequestrare la somma è stata confermata.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Per l'integrazione del fumus del reato di ricettazione non è sufficiente il solo rinvenimento di ingenti somme in contanti e l'assenza di redditi leciti; occorrono ulteriori elementi significativi della certa provenienza delittuosa o l'individuazione almeno della tipologia del delitto presupposto (contatti con ambienti criminali, precedenti per reati produttivi di profitto, possesso di oggetti strumentali al reato, modalità di occultamento, ecc.).
art. 321 cod. proc. pen.
Il sindacato della Cassazione sulle ordinanze di sequestro è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali. Nel caso concreto il Tribunale non ha introdotto prova non consentita e ha adeguatamente motivato la valutazione sulla presenza o assenza degli "ulteriori elementi" richiesti per ritenere il fumus.
Massime di principio
- Il mero possesso di somme ingenti in contanti, anche in assenza di redditi leciti, non costituisce di per sé prova sufficiente del reato di ricettazione o riciclaggio ai fini del sequestro preventivo.
- Per legittimare il sequestro di denaro contante il giudice deve riscontrare elementi aggiuntivi significativi che colleghino il denaro a un delitto presupposto: contatti con soggetti della criminalità, precedenti per reati produttivi di profitto, possesso di strumenti del reato, modalità di occultamento rilevanti, discordanze documentali ecc.
- Le ricevute di gioco o documenti similari prodotti dalla difesa vanno valutati criticamente e non hanno valore probatorio automatico; il giudice deve esporre in motivazione come li abbia valutati.
- La decisione del riesame deve esplicitare e motivare puntualmente la presenza o l'assenza degli "ulteriori elementi" richiesti dalla giurisprudenza: valutazioni ben argomentate non sono sindacabili in Cassazione salvo errori di diritto o vizi motivazionali gravi.
- In Cassazione il ricorso contro provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da renderla incomprensibile o priva dei requisiti minimi.
- Se si intende sostenere la permanenza del sequestro, il pubblico ministero deve documentare e rappresentare concretamente gli indici ulteriori della provenienza illecita del denaro già nella fase di riesame e impugnazione.
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