Cassazione Penale, Ordinanza n. 02907/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna pronunciata in appello per il reato in materia di stupefacenti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Il testo indica che il motivo di ricorso riguardava il giudizio di responsabilità per il "capo 2)" e quindi contestava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte rileva però che il motivo era inammissibile perché, da un lato, riproponeva censure già adeguatamente esaminate nei precedenti gradi e, dall'altro, era formulato in modo obiettivamente generico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a prenderne atto come titolo di reato contestato e deciso in appello.
art. 616 c.p.p.
La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese nei precedenti gradi di merito è inammissibile se non introduce un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sia formulato in termini generici e non si confronti specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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