Cassazione Penale, Sentenza n. 35445/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la decisione del GIP che, in sede di rinvio dopo annullamento parziale, ha disposto la confisca della somma di euro 11.830 rinvenuta con l'imputato a seguito di perquisizione, ritenendola il "prezzo" del reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente (circa 145 g di eroina) per conto di terzi. Il ricorrente ha dedotto che l'importo è molto superiore all'ipotetico compenso per il trasporto di quella quantità di droga, che pertanto il denaro non sarebbe collegabile a quel trasporto, e ha sostenuto che la somma può costituire solo "prodotto" o "profitto" del reato e non il prezzo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto congrua la valutazione del GIP secondo cui l'imputato agiva come corriere e non ha giustificato il possesso della somma né prospettato ricostruzioni alternative supportate da elementi probatori. Le obiezioni sul valore economico della droga sono state giudicate meramente congetturali e non supportate da dati oggettivi (ad es. valore di mercato). Conseguentemente è stata confermata la legittimità della confisca della somma e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 240 codice penale
La norma è stata interpretata nel senso che è legittima la confisca della somma di denaro quando questa risulti collegata all'illecita attività di detenzione/trasporto di stupefacenti, qui ritenuta "prezzo" del servizio di trasporto fornito dal corriere; la prova alternativa di origine lecita del denaro grava sul possessore e, in mancanza di elementi contrari, la confisca può essere disposta
Massime di principio
- Se una somma di denaro è rinvenuta in disponibilità di chi agisce come "corriere" di droga, il giudice può ritenere il denaro "prezzo" del reato e disporne la confisca se emergono elementi colleganti
- Il ricorrente ha l'onere di proporre e documentare una spiegazione alternativa e la provenienza lecita del denaro; mere affermazioni apodittiche o valutazioni generiche sul valore della droga non sono sufficienti
- Contestare la congruità dell'importo rispetto alla quantità di droga richiede elementi probatori (es. prova del valore di mercato corrente, ricevute, documenti) per incidere sulla motivazione del giudice
- La qualificazione del denaro come "prezzo" o "profitto/prodotto" non inficia automaticamente la confisca: il collegamento materiale tra il denaro e l'attività illecita è il punto decisivo
- Ricorsi privi di specificità probatoria possono essere dichiarati inammissibili come manifestamente infondati e comportare condanna alle spese e sanzioni accessorie
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