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Sentenza

Sentenza del 21/05/2021 n. 708 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cartella esattoriale - Obbligazione solidale - Mancata impugnazione dell'atto impositivo da parte del coobbligato - Iscrizione a ruolo - Impugnabile - Annullamento dell'atto impositivo nei confronti dell'altro obbligato - Efficacia erga omnes - Sussiste Processo tributario - Obbligazione solidale - Giudizio di impugnazione della cartella esattoriale - Pendenza del giudizio contro l'avviso di liquidazione - Contribuenti diversi - Pregiudizialità - Sussiste - Sospensione del processo - Si applica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione a ruolo relativa a tributi per i quali l'atto impositivo era stato già impugnato e annullato dal coobbligato principale; il ricorrente contestava la legittimità della riscossione nei suoi confronti richiamando l'annullamento dell'atto impositivo e chiedendo la sospensione del procedimento per la pregiudizialità del giudizio ancora pendente sull'atto impositivo

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'annullamento dell'atto impositivo ottenuto dall'obbligato principale ha efficacia erga omnes e può essere opposto anche dal coobbligato che non aveva partecipato al primo giudizio; pertanto il coobbligato è legittimato a impugnare l'iscrizione a ruolo opponendo l'avvenuto annullamento dell'atto impositivo. Inoltre, essendo pendente il giudizio relativo all'atto impositivo e sussistendo un rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti, è disposta la sospensione del processo promosso dall'obbligato solidale

Norme richiamate

  • Principi relativi all'obbligazione solidale e all'efficacia dell'annullamento dell'atto impositivo

    La sentenza interpreta in senso estensivo l'efficacia erga omnes dell'annullamento dell'atto impositivo ottenuto nei confronti di uno dei coobbligati, riconoscendo potere di opposizione anche al coobbligato rimasto inerte

  • Principio di pregiudizialità e sospensione del processo tributario

    Il giudice applica la sospensione del processo quando esiste un giudizio pendente sullo stesso atto impositivo e sussiste un rapporto di dipendenza/pregiudizialità tra i due procedimenti

Massime di principio

  • L'annullamento di un atto impositivo ottenuto da uno dei coobbligati ha effetto erga omnes e può essere efficacemente opposto dagli altri coobbligati contro atti successivi di riscossione
  • Il coobbligato che non ha partecipato al primo giudizio può comunque impugnare l'iscrizione a ruolo opponendo l'annullamento già pronunciato
  • Se il giudizio sull'atto impositivo non è definitivo, il giudice del ricorso contro l'iscrizione a ruolo deve valutare la pregiudizialità e, se sussiste, sospendere il processo in attesa della definizione del procedimento principale
  • Per il contribuente è importante documentare l'esistenza dell'annullamento dell'atto impositivo e segnalare la pendenza di giudizi correlati per ottenere la sospensione del procedimento di riscossione
  • Per l'ente riscossore è necessario verificare l'efficacia di precedenti pronunce di annullamento prima di procedere all'iscrizione a ruolo nei confronti di coobbligati

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