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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22442/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che revocava l'indulto concesso per avere commesso, secondo la sentenza della Corte d'appello del 18.7.2024, il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. in periodo compreso tra il 12.3.2001 e il 16.2.2021. Il motivo principale del ricorso era che la Corte di appello avrebbe erroneamente individuato la data di commissione del reato basandosi unicamente su dichiarazioni generiche di un collaboratore di giustizia (Chindemi), non idonee a precisare con certezza il "tempus commissi delicti", e che, in caso di incertezza temporale, avrebbe dovuto prevalere il principio del favor rei ritenendo la partecipazione al sodalizio successiva al 1 agosto 2011 (cioè fuori dal quinquennio rilevante per la revoca dell'indulto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la sentenza di condanna del 18.7.2024 per l'art. 416-bis ha perimetrato temporalmente la condotta del ricorrente nel periodo dal 12.3.2001 al 16.2.2021, sicché la partecipazione è risultata sussistente anche nel quinquennio 1.8.2006-1.8.2011. La Suprema Corte ha ricordato che, nel caso di reato permanente la cui data non sia indicata nella sentenza, il giudice dell'esecuzione deve accertare la data mediante l'analisi degli elementi a sua disposizione; qui la sentenza di merito e le dichiarazioni acquisite hanno consentito tale accertamento. Per questi motivi la revoca dell'indulto era legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, legge n. 241/2006

    Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge (1.8.2006), un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che se la condotta criminosa rientra temporalmente nel quinquennio 1.8.2006-1.8.2011 e la condanna è superiore a due anni per delitto non colposo, il beneficio dell'indulto si revoca di diritto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate come fondamento formale del motivo di cassazione (ricorso per violazione di norme sostanziali e vizi di motivazione).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come regola sui limiti del ricorso e sull'autosufficienza degli atti trasmessi; il ricorso è stato svolto nei limiti consentiti.

  • principio in tema di reato permanente (giurisprudenza citata)

    Nel caso di reato permanente, qualora in sede esecutiva debba farsì dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di commissione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione compiere l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui, in assenza di indicazione puntuale del momento finale della perpetrazione, il giudice dell'esecuzione può e deve determinare il periodo di commissione valutando la sentenza e gli elementi di prova (anche dichiarazioni di collaboratori) per verificare se la condotta ricade nel periodo rilevante per effetti esecutivi come la revoca dell'indulto.

Massime di principio

  • Se la condotta è qualificata come reato permanente e la sentenza di merito definisce un arco temporale che comprende il periodo rilevante per un effetto giuridico (es. il quinquennio previsto dalla legge 241/2006), l'effetto (revoca dell'indulto) può trovare fondamento anche se non è indicata una data puntuale.
  • Il giudice dell'esecuzione, in mancanza di una precisa indicazione temporale nella sentenza di condanna, deve accertare il momento della condotta mediante un'analisi complessiva degli elementi di prova disponibili, incluse le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, purché esse contribuiscano a delimitare con sufficiente attendibilità il periodo di riferimento.
  • Il principio del favor rei trova applicazione solo quando, dopo l'esame degli elementi di prova e della sentenza, sussiste una reale e insuperabile incertezza temporale; se la partecipazione al reato risulta comunque perimetrata nel periodo rilevante, non opera il beneficio dell'incertezza a vantaggio dell'imputato.
  • Per ottenere la revoca di un provvedimento favorevole (come l'indulto) è sufficiente che la condotta tipizzata e la relativa condanna siano dimostrabili come ricadenti nel periodo temporale previsto dalla norma che subordina la revoca, anche attraverso motivazioni della sentenza di merito che riferiscano espressamente l'operatività della condotta nel periodo considerato.
  • In sede di esecuzione la verifica della sussistenza dei presupposti per effetti penali (es. revoca di benefici) poggia principalmente sul contenuto motivazionale della sentenza di condanna; la mera contestazione dell'uso di dichiarazioni di collaboratori è inefficace se la sentenza ha già perimetrato temporalmente la condotta con specifica motivazione.

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