Sentenza del 07/05/2015 n. 1911 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Quote società di persone - Cessione temporanea - Antieconomicità - Criteri di determinazione del prezzo di cessione - Assenza - Finalità elusiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato la natura elusiva/evasiva della cessione temporanea dell'usufrutto sulle quote di una società di persone a ristretta base societaria e familiare. La cessione era stata effettuata a un prezzo irrisorio e antieconomico, con atto stipulato alla fine del periodo d'imposta, nonostante l'elevata redditività della società, in crescita durante il periodo di cessione. Mancavano criteri oggettivi per determinare il prezzo e una valida ragione economica per rinunciare agli utili della partecipata. Inoltre, la società cessionaria aveva contabilizzato costi ritenuti fittizi, neutralizzando lo spostamento della materia imponibile e producendo un risparmio d'imposta.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'insieme degli elementi indiziari dimostrasse l'inequivocabile finalità meramente elusiva/evasiva dell'operazione. In particolare, sono stati valorizzati il prezzo irrisorio, l'antieconomicità, la tempistica dell'atto, l'elevata redditività della partecipata, l'assenza di criteri di determinazione del corrispettivo, la mancanza di una concreta ragione economica, l'utilizzo di costi fittizi e il conseguente risparmio d'imposta. La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi ritenuta fondata.
Massime di principio
- La cessione temporanea di diritti sulle quote societarie può essere riqualificata come operazione elusiva quando il prezzo è irrisorio o non giustificato da criteri economici verificabili.
- In presenza di società a ristretta base familiare o societaria, i rapporti tra soci e cessionari devono essere supportati da documentazione idonea a dimostrare l'effettiva autonomia e convenienza economica dell'operazione.
- La stipula dell'atto alla fine del periodo d'imposta, soprattutto in presenza di utili elevati o crescenti, costituisce un elemento indiziario rilevante della finalità fiscale dell'operazione.
- L'assenza di una ragione economica concreta, unita al conseguimento di un risparmio d'imposta, può consentire all'Amministrazione finanziaria di contestare l'operazione anche sulla base di una valutazione complessiva di più indizi concordanti.
- La contabilizzazione di costi fittizi o non adeguatamente documentati da parte del cessionario rafforza la presunzione che la cessione sia stata realizzata per spostare o annullare materia imponibile.
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