Cassazione Penale, Sentenza n. 25028/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse di un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione in executivis tra più sentenze, ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Il rigetto si fondava sull'idea che la mancata deduzione della continuazione in sede di cognizione costituisse un indice negativo della sussistenza del medesimo disegno criminoso, precludendo così l'accoglimento dell'istanza in esecuzione. Il ricorso per cassazione denunciava, da un lato, l'inosservanza dell'art. 671 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione per avere attribuito valore preclusivo alla mancata richiesta in cognizione; dall'altro, la violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché mancanza e illogicità della motivazione, per non avere il giudice dell'esecuzione esaminato nel merito l'esistenza dell'unitario disegno criminoso tra i reati oggetto delle sentenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che l'ordinanza impugnata si era ancorata a un orientamento giurisprudenziale risalente e ormai superato. Ha affermato che la mancata prospettazione della continuazione in sede di cognizione non è indice negativo dell'esistenza del vincolo, poiché non esiste un onere dell'interessato di richiedere necessariamente la continuazione davanti al giudice della cognizione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione deve poter esaminare la domanda nel merito, salvo il solo limite rappresentato dal rigetto di una precedente domanda analoga già proposta in cognizione. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di riconoscere la continuazione tra fatti di reato in fase esecutiva; non prevede che la mancata deduzione in cognizione precluda la domanda
art. 81 c.p.
richiamato quale base sostanziale dell'istituto della continuazione e del medesimo disegno criminoso
art. 671 cod. proc. pen.
norma processuale che consente la richiesta in executivis del riconoscimento della continuazione
Sez. 1, n. 48308 del 13/07/2018
indicata come arresto che supera l'orientamento precedente e afferma l'assenza di un onere di deduzione in cognizione
Sez. 1, n. 46606 del 11/07/2019
richiamata in senso conforme al principio per cui la mancata richiesta in cognizione non è preclusiva
Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020
richiamata in senso conforme
Sez. 1, n. 18343 del 3/6/2020
richiamata in senso conforme
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
richiamata solo per la diversa composizione del giudice del rinvio
Massime di principio
- In tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata deduzione del vincolo in sede di cognizione non integra di per sé un indice negativo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso.
- Il riconoscimento della continuazione può essere chiesto anche in fase esecutiva ex art. 671 c.p.p., senza che l'interessato avesse un onere processuale di formularlo prima davanti al giudice della cognizione.
- L'unico limite testuale al riconoscimento della continuazione in executivis è il rigetto di una precedente domanda analoga già proposta in cognizione, non il semplice silenzio tenuto nel processo di merito.
- Il giudice dell'esecuzione non può arrestarsi a un rilievo meramente procedurale fondato sulla mancata allegazione in cognizione, ma deve esaminare la sussistenza in concreto dell'unitario disegno criminoso.
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