Sentenza n. 2171/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordine di versamento all'erario di euro 109.524,94 per compensi percepiti in relazione ad attività extraprofessionale non autorizzata svolta tra il 2010 e il 2018
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di recupero. Ha dedotto: l'incompetenza del direttore del 15° Centro rifornimenti e mantenimento all'adozione dell'atto; l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo restitutorio, sostenendo che le attività svolte rientrassero tra quelle escluse dall'obbligo di autorizzazione; la violazione delle garanzie partecipative; l'erronea quantificazione della somma dovuta, sia perché determinata al lordo delle imposte sia per la mancata applicazione della prescrizione quinquennale. Nel corso del giudizio l'appellante ha dichiarato di avere integralmente versato la somma richiesta, ha chiesto dapprima la cessazione della materia del contendere e successivamente l'estinzione per rinuncia al ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché il pagamento non era stato eseguito dall'Amministrazione per soddisfare la pretesa del privato, ma dal privato in adempimento dell'obbligo contestato. Ha escluso anche l'estinzione per rinuncia, poiché la rinuncia non era stata notificata al Ministero appellato come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. L'integrale pagamento della somma e le manifestazioni dell'appellante, incompatibili con la prosecuzione del giudizio, hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice non ha deciso nel merito i motivi di appello, pur rilevando che essi apparivano manifestamente infondati e sostanzialmente riproduttivi delle censure di primo grado. Le spese sono state poste a carico dell'appellante, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori se dovuti, con addebito anche del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001
Il TAR aveva ritenuto che la disposizione fondasse l'obbligo di versamento all'erario dei compensi percepiti per attività extraprofessionale non autorizzata, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito tale questione per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere presuppone che l'Amministrazione abbia adottato, durante il giudizio, atti integralmente satisfattivi della pretesa del ricorrente, consentendogli di conseguire retroattivamente il bene della vita perseguito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, per fatti sopravvenuti, la parte non abbia più interesse alla decisione.
art. 84, comma 2, c.p.a.
In caso di rinuncia al ricorso, le spese sono poste a carico della parte rinunciante; il giudice osserva che la regolazione delle spese sarebbe stata la medesima anche in caso di estinzione.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti; la mancata notificazione impedisce la declaratoria di estinzione richiesta dal rinunciante.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La disposizione è applicata congiuntamente all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per dichiarare l'improcedibilità dell'appello a seguito della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone un comportamento satisfattivo dell'Amministrazione, tale da attribuire al ricorrente il bene della vita perseguito; non ricorre quando sia il privato, mediante pagamento o altra prestazione, a dare esecuzione all'atto amministrativo contestato.
- La rinuncia al ricorso non consente la declaratoria di estinzione se non è notificata alle altre parti ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- L'integrale adempimento spontaneo dell'obbligo imposto dall'atto impugnato, accompagnato dalla manifestazione inequivocabile della volontà di non coltivare il giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso o dell'appello.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo l'integrale adempimento del ricorrente, le spese possono essere poste a suo carico, anche considerando la manifesta infondatezza dei motivi e la posizione dell'Amministrazione che abbia insistito per il rigetto nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →