Cassazione Penale, Sentenza n. 40374/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Amarindo Filadelfo impugna il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la dissociazione collaborativa, l'unico precedente datato, l'interruzione dei legami con la criminalità e il contributo alle indagini; deduce vizio di motivazione e violazione di legge. Salvatore Pecora deduce sei motivi: (i-ii) travisamento della prova e vizio di motivazione sulle intercettazioni e sull'esistenza dell'accordo corruttivo con l'imprenditore Antonino Leonardi (corruzione propria, art. 319 c.p.), sostenendo che le elargizioni fossero rapporti di amicizia/aiuto e non corruzione; (iii) vizio di motivazione sul reato di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), contestando l'individuazione del segreto violato; (iv-v-vi) errata applicazione della norma penale (contestazione della qualificazione tra art. 318 e 319 c.p.), mancata ricognizione della qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e rifiuto dell'attenuante ex art. 323-bis c.p. per le condizioni familiari; inoltre eccepisce la illegittimità di valutazioni probatorie tratte dalle intercettazioni e introduce motivi aggiunti con verbale di esame di Leonardi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendoli proposti per motivi non consentiti e comunque carenti della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che manifestamente infondati. Quanto al merito delle censure, la Corte ha richiamato il principio di insindacabilità della valutazione di fatto del giudice di merito (sulle attenuanti generiche e sull'interpretazione delle intercettazioni) salvo i limiti della manifesta illogicità; ha confermato che il travisamento della prova rileva solo se disarticola l'intero impianto probatorio; ha ritenuto coerente e logica la ricostruzione della Corte d'Appello circa l'accordo corruttivo, la comunicazione anticipata dei controlli e la rivelazione di notizie di ufficio, nonché legittima la qualificazione delle condotte come corruzione propria e la negazione delle attenuanti richieste. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione spese del giudizio di legittimità per mancato concreto apporto difensivo.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte rileva che la loro valutazione è un giudizio di fatto del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se non contraddittorio e motivato
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione delle pene e per la valutazione delle attenuanti; la Corte richiede che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti preponderanti
art. 319 cod. pen.
Norma sulla corruzione propria; la Corte ha confermato che si integra quando l'accordo e le elargizioni sono finalizzati al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio e quando la segretezza/trasparenza dell'attività pubblica è violata
art. 318 cod. pen.
Norma sulla corruzione nell'esercizio della funzione (più lieve in taluni casi); la Corte richiama il discrimine giurisprudenziale: la mera discrezionalità non esclude la corruzione propria se l'atto realizza l'interesse privato e viola doveri concreti
art. 326 cod. pen.
Sanziona la rivelazione di segreti d'ufficio; la Corte ha ritenuto che informazioni sui controlli, destinate a rimanere segrete rispetto al controllato, costituiscano notizie di ufficio la cui divulgazione integra il reato
art. 323-bis cod. pen.
Prevede attenuanti per chi agevola l'accertamento di reati o per particolari condizioni di fatto; la Corte ha ritenuto ingiustificato il riconoscimento dell'attenuante invocata dal Pecora, per l'inesiguità delle ragioni addotte rispetto alla gravità e alla reiterazione della condotta
art. 581 c.p.p., comma 1
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi quando i motivi sono nuovi, generici o non contemplati dalla norma
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Regola l'inammissibilità dei motivi nuovi o non consentiti in cassazione; la Corte lo ha richiamato per escludere l'esame di censure non sollevate in sede di impugnazione originaria
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Individua i vizi di motivazione rilevanti in cassazione (tra cui manifesta illogicità); la Corte ricorda che il vizio di travisamento è sindacabile solo se capace di disarticolare l'intero ragionamento probatorio
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a)
Prevede che i motivi nuovi in cassazione debbano avere ad oggetto parti della decisione già impugnate; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla qualifica di incaricato di pubblico servizio introdotto tardivamente
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (compresa l'interpretazione delle intercettazioni e il riconoscimento delle attenuanti) sono insindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità o errori che disarticolino l'intero impianto probatorio
- Il vizio di travisamento della prova è rilevante in Cassazione solo se l'errore riguarda un elemento essenziale la cui errata valutazione rende illogica l'intera motivazione
- Motivi nuovi o non proposti nell'originario atto di impugnazione sono inammissibili in Cassazione (limite del devolutum); eccezioni tardive sulla qualifica giuridica della condotta possono essere escluse
- La distinzione tra art. 318 e 319 c.p. si fonda sull'effettiva violazione di doveri specifici e sull'orientamento intenzionale a favorire l'interesse privato: la discrezionalità non esclude automaticamente la corruzione propria
- La rivelazione di "segreti d'ufficio" può riguardare anche informazioni organizzative o sulle verifiche che devono restare riservate rispetto al soggetto controllato, se la divulgazione ne vanifica lo scopo
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o di specifiche attenuanti alternative è necessario che il giudice di merito ne dia motivazione puntuale e che la parte ricorra con censure specifiche e non meramente generiche
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