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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15427/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto estraneo ai limiti di impugnazione consentiti contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Non essendo prospettata una pena illegale né altri vizi ammissibili, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità penale sia sulla dosimetria della pena. La Corte rileva però che, nel rito del concordato in appello, non sono deducibili in cassazione questioni oggetto di motivi di appello rinunciati per effetto dell'accordo sulla pena, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né i vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Il ricorso non deduceva profili attinenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, e non lamentava una pena illegale.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi specifici, relativi alla validità della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto al concordato o alla illegalità della pena.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato oggetto del concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 595 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione ha un ambito molto ristretto: sono deducibili soltanto vizi che incidono sulla formazione del consenso alla richiesta, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono proponibili in cassazione, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., questioni già oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena.
  • La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di regola, un motivo deducibile in cassazione contro il concordato in appello.
  • La doglianza sulla pena è ammissibile solo se la sanzione è illegale; restano invece non scrutinabili i meri profili di dosimetria non trasfusi in illegalità.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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