Cassazione Penale, Ordinanza n. 12192/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La responsabilità penale già affermata in appello è rimasta ferma; non sono state accolte né la doglianza sul dolo specifico, né quella sulle attenuanti generiche, né quella sulla pena sostitutiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona sottoposta a giudizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per un episodio di indebita percezione di erogazioni pubbliche connesso alla domanda di reddito di cittadinanza. Il primo motivo contestava la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo l'assenza di dolo specifico; la Corte ha rilevato che si trattava di una mera riproposizione delle censure già dedotte in appello e disattese, osservando che il dolo specifico era integrato dall'omessa indicazione della precedente condanna per associazione mafiosa nella domanda presentata per ottenere il beneficio. Il secondo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; la Corte ha ritenuto la censura non consentita e comunque manifestamente infondata, valorizzando la motivazione di merito ritenuta congrua e il principio secondo cui il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. Il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento della pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p.; anche questa doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la decisione di merito era sorretta da argomentazioni logiche e adeguate.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
La Corte richiama la contestazione del reato e ritiene che, nel caso concreto, l'elemento soggettivo sia integrato dall'omessa dichiarazione di una precedente condanna nella domanda per ottenere il reddito di cittadinanza.
art. 416-bis c.p.
La precedente condanna per associazione di tipo mafioso è indicata come dato taciuto nella domanda, rilevante ai fini della configurazione del dolo specifico.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto correttamente motivato; il giudice di merito può fondare la decisione sugli elementi ritenuti decisivi senza dover confutare singolarmente tutte le allegazioni di parte.
art. 20-bis c.p.
La richiesta di applicazione della pena sostitutiva è stata respinta con motivazione logica e ineccepibile, ritenuta insindacabile nel caso concreto in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre come censure di motivazione questioni già devolute e disattese in appello quando il ricorso si risolva nella mera reiterazione delle stesse argomentazioni.
- La sussistenza del dolo specifico può essere desunta dall'occultamento, in una domanda per l'accesso a un beneficio pubblico, di circostanze personali ostative espressamente rilevanti per la concessione del beneficio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che confuti analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- La censura sul mancato riconoscimento di una pena sostitutiva è infondata quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione logica, coerente e priva di evidenti illogicità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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