Provvedimento AGCM I854 n. 29654 del 04/05/2021
SOFAR/FORNITURA INTEGRATORI ALIMENTARI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda SOFAR S.p.A. e le condizioni applicate alla rete distributiva dell’integratore probiotico Enterolactis Plus 30 cps. L’AGCM ha ravvisato elementi indicativi di un sistema di imposizione del prezzo minimo di rivendita di 23,60 euro, accompagnato dal monitoraggio dei prezzi online e da blocchi o ritardi nelle forniture, nonché di limitazioni all’utilizzo di marketplace, in particolare Amazon, consentito soltanto a due rivenditori autorizzati. Le condotte, almeno dal 2020, sono state ritenute potenzialmente costitutive di intese verticali restrittive dell’art. 101 TFUE. È stata avviata l’istruttoria, con termine di conclusione fissato al 30 giugno 2022; non sono state adottate sanzioni o misure cautelari nel provvedimento.
SOFAR, produttore di integratori probiotici, è sottoposta a istruttoria per presunta imposizione di prezzi minimi online e limitazioni discriminatorie alla vendita tramite marketplace; procedimento avviato ai sensi dell’art. 101 TFUE.
SOFAR/Fornitura di integratori alimentari: avvio di istruttoria per restrizioni verticali online
Il provvedimento riguarda SOFAR S.p.A., produttore e distributore di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e integratori nutrizionali, e in particolare la commercializzazione dell’integratore probiotico Enterolactis Plus 30 cps. L’AGCM ha avviato un’istruttoria per verificare se le condizioni commerciali applicate alla rete distributiva online integrino intese verticali restrittive della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE.
Parti e origine del procedimento
Il procedimento trae origine dalla segnalazione presentata il 22 settembre 2020 dal titolare di una farmacia operante sia attraverso un punto vendita fisico sia online. Dopo avere iniziato, nel gennaio 2020, a commercializzare l’integratore tramite Amazon, la farmacia sarebbe stata ripetutamente invitata dall’agente di zona e dal Trade Marketing Manager di SOFAR ad adeguare il prezzo di vendita al prezzo raccomandato di 23,60 euro per confezione.
A fronte del mancato allineamento, la farmacia avrebbe subito ritardi e blocchi nelle consegne dell’integratore. La società avrebbe giustificato tali disservizi con le difficoltà connesse all’emergenza pandemica, mentre il segnalante evidenziava che le consegne di altri prodotti SOFAR e dello stesso integratore ad altre farmacie della zona risultavano regolari.
Il 1° giugno 2020 il Chief Executive Officer di SOFAR avrebbe contestato alla farmacia l’avvio delle vendite su Amazon senza preventiva informazione alla società, sostenendo che tale canale fosse riservato a SOFAR e soltanto ad alcuni distributori. Nella medesima comunicazione sarebbero state censurate iniziative di marketing considerate troppo aggressive e idonee a svilire il prodotto e il marchio, con la minaccia di interrompere il rapporto commerciale qualora la farmacia non avesse modificato la propria politica di prezzo. Dopo la risposta della farmacia, che rivendicava la libertà di utilizzare i canali di vendita e determinare autonomamente i prezzi, SOFAR ha disdetto il contratto di fornitura il 15 giugno 2020.
Mercato rilevante
Le condotte interessano il mercato della produzione e vendita degli integratori alimentari probiotici, caratterizzati dalla presenza di microrganismi probiotici vivi e attivi destinati a esercitare un’azione di equilibrio sulla microflora intestinale.
L’Autorità ha ritenuto che, dal lato della domanda, gli integratori probiotici possano costituire un mercato distinto rispetto alle altre categorie di integratori alimentari, quali quelli per sportivi, per il benessere e la dieta o per la bellezza. La commercializzazione avviene principalmente tramite farmacie e parafarmacie e, in misura minore, tramite la grande distribuzione organizzata, con un crescente ricorso ai siti Internet e alle piattaforme di terzi.
La dimensione geografica è stata individuata, in prima approssimazione, a livello nazionale, in ragione delle differenze regolamentari e delle diverse abitudini di consumo tra gli Stati. SOFAR deteneva una quota nazionale stimata tra il 10% e il 15%, risultando il secondo operatore dopo Sanofi, in un mercato caratterizzato dalla presenza di numerosi concorrenti con quote inferiori.
Condotte contestate
Secondo gli elementi disponibili, SOFAR avrebbe adottato almeno dal 2020 una politica commerciale relativa alle vendite online articolata in due componenti principali:
- richiesta ai rivenditori di rispettare un prezzo minimo di rivendita dell’Integratore, pari a 23,60 euro per confezione;
- monitoraggio sistematico dei prezzi praticati dai distributori sui siti delle farmacie online e sulle piattaforme terze;
- ostacolo o autorizzazione discriminatoria alla vendita tramite marketplace, in particolare Amazon;
- blocco delle forniture nei confronti dei distributori che non rispettavano le indicazioni commerciali.
L’Autorità ha inoltre rilevato che non poteva essere escluso che un sistema di resale price maintenance fosse stato applicato anche nei rapporti con i distributori tradizionali, oltre che nel canale online.
Qualificazione ai sensi dell’art. 101 TFUE
Le relazioni tra SOFAR e la propria rete distributiva sono state qualificate come rapporti verticali. L’AGCM ha richiamato il Regolamento n. 330/2010 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali, secondo cui gli accordi verticali conclusi da imprese con quote inferiori al 30% possono beneficiare, in linea generale, di una presunzione di legalità, ma non sono esentabili quando contengono restrizioni fondamentali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento.
Tra queste rientrano:
- l’imposizione di prezzi fissi o minimi di rivendita, ai sensi dell’art. 4, lettera a);
- le restrizioni territoriali o relative ai clienti, ai sensi dell’art. 4, lettera b);
- le restrizioni alle vendite attive o passive agli utenti finali nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, ai sensi dell’art. 4, lettera c).
L’Autorità ha ricordato che la fissazione del prezzo minimo può essere realizzata anche indirettamente mediante minacce, intimidazioni, avvertimenti, penalità, sospensioni o rinvii delle consegne e risoluzioni contrattuali. L’efficacia di tali meccanismi può essere rafforzata dal monitoraggio dei prezzi praticati dai distributori.
La presunta richiesta di mantenere il prezzo a 23,60 euro, combinata con il controllo sistematico dei prezzi e con la minaccia o l’attuazione del blocco delle forniture, è stata pertanto ritenuta potenzialmente idonea a integrare una forma di RPM vietata dall’art. 101 TFUE. La fissazione del prezzo minimo avrebbe limitato la concorrenza intra-brand, privando i distributori della possibilità di competere attraverso il prezzo e mantenendo quest’ultimo a un livello più elevato.
Restrizioni alle vendite online e ad Amazon
L’AGCM ha attribuito particolare rilievo al ruolo di Internet quale canale idoneo a consentire ai distributori di raggiungere una platea più ampia e diversificata e ai consumatori di disporre di maggiori possibilità di scelta.
Secondo gli Orientamenti della Commissione, in linea di principio ogni distributore deve poter utilizzare Internet per vendere i prodotti. Il fornitore può imporre standard qualitativi per l’utilizzo dei siti Internet o delle piattaforme di terzi, ma tali requisiti non devono tradursi in un divieto o in una limitazione ingiustificata delle vendite online.
Nel caso esaminato, SOFAR ha dichiarato di avere iniziato dal gennaio 2019 a implementare un sistema di distribuzione selettiva volto a tutelare gli standard qualitativi dell’Integratore, la salute dei consumatori e gli investimenti in ricerca e sviluppo. Nell’ambito di tale sistema, la possibilità di vendere su Amazon sarebbe stata riservata ai rivenditori autorizzati più affidabili e impegnati a evitare lo svilimento dei prodotti; alla fine del 2020 tale possibilità risultava concessa soltanto a due rivenditori.
L’Autorità ha ritenuto che una simile disciplina, ove finalizzata a scoraggiare o consentire in modo discriminatorio l’utilizzo di uno specifico marketplace, potesse integrare una restrizione fondamentale delle vendite ai sensi dell’art. 4 del Regolamento n. 330/2010. In un sistema di distribuzione selettiva, i rivenditori dovrebbero infatti essere liberi di effettuare vendite attive e passive agli utenti finali anche via Internet, salvo requisiti qualitativi complessivamente equivalenti a quelli applicati ai punti vendita fisici.
Pregiudizio al commercio tra Stati membri
L’Autorità ha ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio al commercio tra Stati membri richiesto per l’applicazione dell’art. 101 TFUE. Le condizioni commerciali riguardavano infatti un mercato esteso almeno all’intero territorio italiano e vendite online potenzialmente accessibili a consumatori di diversa nazionalità.
Sulla base della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07, l’incidenza sul commercio intracomunitario può essere diretta o indiretta, reale o potenziale. Le condotte apparivano pertanto idonee a influenzare i flussi commerciali tra Stati membri.
Decisione dell’Autorità e fase procedurale
Gli elementi acquisiti hanno indotto l’AGCM a ritenere che SOFAR potesse avere adottato, almeno dal 2020, un insieme di intese verticali idonee a restringere la concorrenza tra distributori sul prezzo e a limitare ingiustificatamente le vendite via Internet.
L’Autorità ha quindi deliberato:
- l’avvio dell’istruttoria nei confronti di SOFAR S.p.A., ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990, per accertare una possibile violazione dell’art. 101 TFUE;
- la concessione di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento per chiedere di essere sentiti;
- la possibilità per i rappresentanti della società di prendere visione degli atti del procedimento;
- la conclusione del procedimento entro il 30 giugno 2022.
Il provvedimento è di avvio dell’istruttoria e non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione, né dispone sanzioni, misure cautelari o impegni.
Punti principali
Impresa e prodotto interessati
SOFAR S.p.A. opera nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e integratori nutrizionali. Il prodotto centrale è l’integratore probiotico Enterolactis Plus 30 cps.
Origine della segnalazione
Una farmacia, attiva anche online, ha segnalato pressioni ricevute da SOFAR per allineare il prezzo di vendita a 23,60 euro per confezione. Dopo il mancato adeguamento, la farmacia ha subito ritardi e blocchi nelle consegne e, successivamente, la disdetta del contratto di fornitura.
Presunta imposizione del prezzo minimo
SOFAR avrebbe monitorato sistematicamente i prezzi online e richiesto ai rivenditori il rispetto di un prezzo minimo. Le pressioni sarebbero state accompagnate da minacce di interruzione del rapporto e dal blocco delle forniture.
Limitazioni alle vendite tramite marketplace
SOFAR avrebbe riservato la vendita su Amazon a rivenditori autorizzati ritenuti particolarmente affidabili, consentendo tale canale, alla fine del 2020, soltanto a due distributori.
Qualificazione e decisione procedurale
Le condotte sono state ritenute potenzialmente integrative di restrizioni fondamentali ai sensi dell’art. 4, lettere a), b) e c), del Regolamento n. 330/2010 e di un’infrazione dell’art. 101 TFUE. L’AGCM ha avviato l’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990, fissandone la conclusione al 30 giugno 2022.
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