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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23255/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere in relazione a fatti di usura (artt. 110, 81, comma 2, 644 c.p.) con il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva: 1) vizio della motivazione nella ricostruzione della sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa, sostenendo che non risultava che l'usura fosse commessa con la finalità specifica di favorire l'associazione mafiosa né che vi fosse consapevolezza di tale ausilio; 2) omessa o insufficiente valutazione delle esigenze cautelari e delle circostanze personali che avrebbero potuto escludere la custodia in carcere (tono remissivo in una conversazione del 16/10/2019, fatto principale risalente al 2010, disponibilità di soluzione abitativa in luogo diverso, problemi di salute già precedenti alla carcerazione).

La decisione

La Corte ha accolto il motivo relativo all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., ritenendo che il precedente provvedimento di riesame avesse fondato il riconoscimento dell'aggravante su elementi insufficienti e su una valutazione che non dimostrava la finalizzazione dell'usura agli interessi dell'associazione mafiosa. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, con indicazione di motivare in modo adeguato se esistano elementi idonei a provare la finalità di favorire l'associazione e tenere conto delle deduzioni difensive relative alle esigenze cautelari. Il motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto assorbito, perché le determinazioni su di esse possono mutare in relazione all'eventuale esclusione dell'aggravante.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 416-bis.1

    L'aggravante richiede che il reato sia commesso con la finalità specifica di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa e con la consapevolezza di prestare un ausilio all'associazione; tale circostanza non può essere desunta in modo indeterminato dalla sola contiguità familiare o ambientale.

  • Codice penale, art. 644 (usura)

    Il reato di usura è stato contestato come fatto base; la qualificazione come agevolazione mafiosa dipende dall'ulteriore prova che l'usura sia finalizzata a favorire l'associazione.

  • Codice penale, art. 110 e art. 81, comma secondo

    Riferimento alla concorso di persone e alle circostanze aggravanti comuni; la loro applicazione richiede accertamento dei ruoli e della finalità delle condotte.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1

    Limiti alla motivazione del ricorso per cassazione e obbligo di motivare nei limiti richiesti dalla norma procedurale.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Competenza e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per la rivalutazione delle misure cautelari a seguito dell'annullamento.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (segn. Sez. 3, n. 45536/2022; Sez. 6, n. 24883/2019; Sez. 3, n. 9142/2016)

    Precedenti richiamati che affermano il principio secondo cui, per evitare la diluizione dell'aggravante, è necessaria una rigorosa verifica probatoria della finalità di favorire l'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato.

Massime di principio

  • Per riconoscere l'aggravante di agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p. non basta la mera contiguità familiare o la presenza di soggetti vicini alla criminalità organizzata: è necessario provare la finalità specifica di favorire l'associazione e la consapevolezza dell'apporto prestato.
  • La valutazione dell'esigenza di misura cautelare può cambiare se viene esclusa un'aggravante decisiva; pertanto, il giudice deve motivare separatamente e puntualmente sia la sussistenza degli indizi dell'aggravante sia le esigenze cautelari sulla base di elementi concreti.
  • Omissioni o motivazioni generiche su punti decisivi (in particolare sull'aggravante che incide sulle esigenze cautelari) espongono il provvedimento al rischio di annullamento e rinvio per nuova valutazione.
  • In presenza di contestazioni su circostanze personali rilevanti (es. stato di salute, domicilio alternativo, remotezza temporale dei fatti) il giudice deve rispondere espressamente alle deduzioni difensive nel provvedimento cautelare o nel riesame.
  • La formazione della prova in materia di reati con connotazione mafiosa richiede un esame rigoroso e motivato delle fonti di prova che colleghino il fatto individuale all'interesse o al progetto dell'associazione criminale.

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