Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con la quale la Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro conservativo. I motivi principali del ricorso erano: 1) l'assoluzione definitiva del ricorrente dal reato di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) con formula perché il fatto non sussiste, che secondo il ricorrente avrebbe fatto venir meno la base del sequestro; 2) la mancata esecuzione, da parte della parte civile, dell'ordinanza impositiva del Tribunale e la mancata valutazione della rilevanza dell'art. 675 c.p.c.; 3) la prospettata questione costituzionale sull'art. 317 c.p.p. (presunta disparità di trattamento e compressione della proprietà privata); 4) motivi nuovi documentanti l'estinzione del procedimento civile per mancata riassunzione dopo l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in considerazione dei motivi nuovi: la parte civile non ha riassunto il processo civile entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 392 c.p.c., decorrente dalla sentenza di annullamento con rinvio, con conseguente estinzione del processo civile ex art. 393 c.p.c.. Poiché le ragioni poste a fondamento del mantenimento del sequestro (la possibile evoluzione del giudizio civile a favore della parte civile) sono venute meno, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e la misura cautelare reale è venuta meno.
Norme richiamate
art. 317 cod. proc. pen.
La Corte di appello aveva interpretato la norma nel senso che il sequestro conservativo può mantenersi anche dopo l'assoluzione penale se permangono profili civili che giustificano la tutela. La Cassazione ha però ritenuto che tale tenuta del sequestro richiede l'effettiva sussistenza di un procedimento civile attivo: se questo si estingue, viene meno la ragione che giustifica il mantenimento della misura.
art. 675 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente per rilevare l'irritualità della mancata esecuzione dell'ordinanza impositiva da parte della parte civile; la Corte non ha risolto la questione sul punto perché ha deciso il caso sulla base dell'estinzione del processo civile.
art. 669-nonies cod. proc. civ.
Citato dal ricorrente a confronto come rimedio civile contro provvedimenti conservativi; non è stato necessario approfondirne l'applicazione concreto poiché la decisione si è basata sull'estinzione del giudizio civile.
art. 392 cod. proc. civ.
Stabilisce il termine di tre mesi per la riassunzione del processo dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione; la Corte ha applicato questa norma per accertare che la parte civile non ha riassunto il processo nel termine previsto.
art. 393 cod. proc. civ.
Prevede l'estinzione del processo se non viene riassunto nei termini di legge: la Corte ha ritenuto che, in conseguenza dell'applicazione di questa norma, il procedimento civile si sia estinto e che pertanto siano venute meno le ragioni a sostegno del sequestro conservativo.
art. 640-bis cod. pen.
Norma che prevede il reato di truffa aggravata; il ricorrente era stato definitivamente assolto dall'accusa ai sensi di questa disposizione, circostanza che ha rimosso la base penale a favore del sequestro, salvo la possibile persistenza di profili civili che tuttavia sono risultati estinti.
artt. 3, 42 e 117 Cost.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 317 c.p.p. è stata sollevata dal ricorrente ma non è stata risolta perché la Corte di Cassazione ha deciso la controversia sulla base dell'accertamento dell'estinzione del giudizio civile; quindi non è stato necessario pronunciarsi sul profilo costituzionale dedotto.
Massime di principio
- La gravità di un sequestro conservativo legato a un reato penale decade quando viene meno sia la base penale (assoluzione definitiva) sia qualsiasi procedimento civile che giustifichi la tutela patrimoniale: il giudice deve verificare l'effettivo stato del giudizio civile prima di mantenere la misura.
- Se la parte civile non riassume il processo civile nei termini previsti dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione (art. 392 c.p.c.), il processo si estingue ex art. 393 c.p.c. e quindi viene meno la ragion d'essere del sequestro conservativo disposto per tutelare le ragioni creditorie della parte civile.
- La mera possibilità che il procedimento civile possa evolvere a favore della parte civile non è sufficiente a mantenere indefinitamente un sequestro: è necessaria la concreta prosecuzione del relativo giudizio o un titolo esecutivo consolidato.
- Il giudice dell'esecuzione deve controllare lo stato processuale civile e non può limitarsi ad assumere che sussista una potenziale utilità per la parte civile; la perdita dei presupposti processuali civili impone la revoca della misura reale.
- Questioni di legittimità costituzionale connesse all'art. 317 c.p.p. possono essere prospettate, ma il giudice di legittimità può decidere il caso su base processuale (es. estinzione del procedimento civile) senza affrontare il profilo costituzionale quando questo non sia necessario per la decisione.
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